Pace fiscale, tra i rinvii delle scadenze fiscali previsti dal decreto numero 18 del 17 marzo 2020, ovvero il DL Cura Italia, c’è la proroga della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
L’articolo 68 della misura anti coronavirus prevede il differimento dei termini al 31 maggio 2020.
Sono interessate da tale articolo:
- la rata della rottamazione ter delle cartelle del 28 febbraio 2020;
- la rata del saldo e stralcio del 31 marzo 2020.
I contribuenti con definizione agevolata delle cartelle hanno dunque tempo fino al 1° giugno per effettuare i versamenti e non perdere i benefici.
L’ulteriore mini-rinvio è dovuto al fatto che il 31 maggio 2020 cade di domenica e la scadenza è dunque spostata al lunedì successivo.
Pace fiscale, proroga scadenze saldo e stralcio e rottamazione ter: 1° giugno 2020
Pace fiscale, il coronavirus condiziona anche il calendario delle scadenze fiscali della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
Il decreto Cura Italia, all’articolo 68, prevede un rinvio dei termini al 31 maggio 2020 che, essendo domenica, concede un ulteriore giorno di tempo ai contribuenti con definizione agevolata delle cartelle.
Tecnicamente quello previsto dall’articolo 68 è un “sospensione dei termini di versamento” che concede tempo ai soggetti interessati di pagare entro il 1° giugno 2020 senza perdere i benefici.
Nei mesi di febbraio e di marzo sono ricomprese le seguenti scadenze:
- la rata della rottamazione ter delle cartelle del 28 febbraio 2020;
- la rata del saldo e stralcio del 31 marzo 2020.
Pace fiscale, proroga scadenze saldo e stralcio e rottamazione ter: l’articolo 68 del decreto Cura Italia
A prevedere la proroga delle rate della pace fiscale è l’articolo 68 del decreto Cura Italia.
L’oggetto dell’articolo è “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”.
Al comma 3 del testo dell’articolo si legge:
“È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”
I richiami normativi si riferiscono alla definizione agevolata delle cartelle della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
Nello specifico la rottamazione ter prevede la definizione agevolata con possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Anche per le le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Il saldo e stralcio, invece, prevede la riduzione delle somme dovute nelle relative cartelle per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.
L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e particolari debiti riferiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017:
- i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali;
- i carichi derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.