Rottamazione ter: come funziona, chi ne ha diritto, i moduli da utilizzare per farne richiesta e le scadenze da rispettare per versare le rate previste. Una panoramica delle informazioni utili da conoscere per accedere a uno degli strumenti della pace fiscale previsto dal Decreto Legge numero 119 del 2018.
In particolare l’articolo 3 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, la cosiddetta rottamazione ter, e stabilisce chi ne ha diritto, per quali cartelle e con quali modalità.
Rottamazione ter: come funziona la definizione agevolata
La definizione agevolata così come delineata dal Decreto Fiscale, infatti, non può essere richiesta per tutte le tipologie di debiti. E infatti restano esclusi i seguenti carichi:
- le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per i debiti a cui si può applicare la rottamazione ter, il beneficio per i contribuenti consiste nella possibilità di versare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Il pagamento delle somme dovute può avvenire in due modi:
- in un’unica soluzione, entro ila scadenza del 31 luglio 2019;
- a rate, fino a un massimo di 18, ripartite in 5 anni.
Per essere ammessi alla rottamazione, bisogna presentare la richiesta entro la scadenza del 30 aprile 2019.
In seguito alla presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunica l’accoglimento o il diniego entro il 30 giugno 2019.
Rottamazione ter: chi ne ha diritto
Tutti coloro, persone fisiche e persone giuridiche, che hanno carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono aderire alla rottamazione ter.
In particolare, bisogna specificare che sono ammessi anche i debitori che rientrano nelle seguenti categorie:
- i contribuenti che avevano già aderito alla prima rottamazione, ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, e sono decaduti per non aver perfezionato la definizione il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute;
- i contribuenti che hanno già aderito alla rottamazione-bis, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 , e hanno regolarizzato la propria situazione pagando integralmente, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Chi invece non ha rispettato la scadenza del 7 dicembre non ha diritto a beneficiare della rottamazione ter;
- i contribuenti residenti nei territori colpiti dai terremoti dell’Italia Centrale degli anni 2016 e 2017, inclusi coloro che non hanno aderito alle precedenti definizioni, prima rottamazione e rottamazione bis.
Rottamazione ter: come presentare la domanda di accesso
Chi ha diritto a rientrare nella rottamazione ter per accedere ai benefici deve presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2019. Per farlo, è possibile scegliere tra diverse modalità:
- online tramite il sistema Fai.D.a.Te;
- tramite PEC;
- presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tramite il sistema Fai.D.a.Te
Una delle tre modalità previste per la richiesta di accesso alla rottamazione ter è la compilazione del form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione rispettando la scadenza del 30 aprile 2019.
Chi ha già le credenziali di accesso all’area riservata non deve allegare nessuna documentazione: deve semplicemente compilare i campi richiesti.
Chi non ha ancora un account per accedere all’area riservata deve provvedere ad allegare in pdf un documento di riconoscimento e la dichiarazione sostitutiva che si trova all’interno del form da compilare.
Una volta conclusa l’operazione e confermati i dati, l’utente riceve una prima mail all’indirizzo che ha indicato con un link da convalidare entro 72 ore.
La richiesta sarà valida solo una volta convalidata la richiesta e quando l’utente riceverà una seconda mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza mail riporterà in allegato il Modello DA-2018.
Tramite PEC o presso gli sportelli degli uffici territoriali
Sempre rispettando la scadenza del 30 aprile i contribuenti che devono sanare dei debiti affidati all’agente della riscossione possono compilare il modulo DA-2018 e completare l’operazione di richiesta seguendo una delle altre due vie percorribili:
- spedirlo, debitamente compilato in ogni sua parte e insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento. Tutta la documentazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec);
- consegnarlo fisicamente presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
L’accesso automatico alla rottamazione ter senza presentare una richiesta è previsto per le seguenti categorie di contribuenti:
- residenti nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 che hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti definizioni introdotte dal D.L. n. 193/2016 e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 e la cui richiesta è stata accolta;
- coloro che hanno già aderito alla rottamazione-bis e hanno regolarizzato la propria situazione entro il 7 dicembre 2018, pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Rottamazione ter: le scadenze da rispettare
Dopo aver inviato la richiesta di accesso alla rottamazione ter, entro il 30 giugno 2019 si riceve la risposta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con l’accoglimento della domanda, e una comunicazione in cui si specificano l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini di pagamento, oppure l’eventuale diniego.
Il pagamento si può effettuare in due modalità:
- in un’unica soluzione con scadenza 31 luglio 2019;
- fino a un massimo di 18 rate ripartite in 5 anni di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le altre 16 rate di pari importo vanno saldate nei successivi 4 anni rispettando il seguente calendario di scadenze a partire dal 2020:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Come si legge nel comma 14-bis, è previsto un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.