Saldo e stralcio: come funziona, chi ne ha diritto le scadenze da rispettare per versare le rate previste. Una carrellata delle informazioni utili da conoscere per accedere alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2019.
Il saldo e stralcio delle cartelle è una riduzione delle somme dovute per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica prevista dalla legge numero 145 del 2018.
C’è tempo fino al 30 aprile 2019 per presentare la domanda di accesso all’agevolazione.
Saldo e stralcio: come funziona e requisiti di accesso
Il requisito fondamentale di accesso è la comprovata difficoltà economica: si stabilisce con il valore del modello ISEE, che non dovrà superare i 20.000 euro.
La definizione agevolata si può applicare ai debiti intestati a persone fisiche, che risultano dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Anche la quota da versare viene stabilita in base all’ISEE presentato al momento della domanda. La definizione agevolata prevede le seguenti percentuali:
Soglia ISEE | Percentuale delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo |
---|---|
fino a 8.500 euro | 16% |
da 8.500, 01 a 12.500 euro | 20% |
da 12.500,01 a 20.000 euro | 35% |
Agli importi bisogna aggiungere le somme che bisogna versare all’Agenzia della riscossione per procedure esecutive e diritti di notifica.
Indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, possono rientrare i contribuenti per i quali sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012.
In questo caso l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
L’accesso alla definizione agevolata è possibile presentando l’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate Riscossione che respinge o accoglie la richiesta del contribuente entro il 31 ottobre 2019.
Saldo e stralcio: come fare domanda
Chi ha diritto ad accedere al saldo e stralcio delle cartelle deve presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2019. Per farlo, è possibile scegliere tra diverse modalità:
- online tramite il sistema Fai.D.a.Te;
- tramite PEC;
- presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tramite il sistema Fai.D.a.Te
Una delle tre modalità previste per accedere al saldo e stralcio è la compilazione del form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione rispettando la scadenza del 30 aprile 2019. Fondamentale per presentare la domanda, a prescindere dalla modalità scelta, è avere un ISEE aggiornato.
Chi ha già le credenziali di accesso all’area riservata non deve allegare nessuna documentazione: deve semplicemente compilare i campi richiesti.
Chi non ha ancora un account per accedere all’area riservata deve provvedere ad allegare in pdf:
- la documentazione di riconoscimento;
- la dichiarazione sostitutiva che si trova nel form;
- la certificazione ISEE del nucleo familiare o il decreto di apertura della liquidazione.
Una volta conclusa l’operazione e confermati i dati, l’utente riceve una prima mail all’indirizzo che ha indicato con un link da convalidare entro 72 ore.
La richiesta sarà valida solo una volta convalidata la richiesta e quando l’utente riceverà una seconda mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza mail riporterà in allegato il Modello SA-ST.
Tramite PEC o presso gli sportelli degli uffici territoriali
Sempre rispettando la scadenza del 30 aprile, i contribuenti che devono sanare dei debiti affidati all’agente della riscossione possono compilare il modulo SA-ST e completare l’operazione di richiesta seguendo una delle altre due vie percorribili:
- spedirlo debitamente compilato in ogni sua parte, facendo attenzione a completare la sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia della documentazione di riconoscimento. Tutta la documentazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec);
- in alternativa è possibile consegnare la documentazione fisicamente presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Saldo e stralcio: se la domanda è accolta, le scadenze da rispettare
Una volta presentata la domanda, bisogna attendere l’esito da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Entro il 31 ottobre 2019, se la richiesta è stata accolta, invia ai contribuenti una comunicazione che riporta:
- l’ammontare delle somme dovute per l’estinzione dei debiti;
- l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate;
- l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate rispettando le scadenze che seguono:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Saldo e stralcio: se la domanda di accesso è respinta
Entro il 31 ottobre 2019, se la richiesta di accesso a saldo e stralcio non è stata accolta, l’Agenzia delle Entrate Riscossione invia al contribuente una comunicazione in cui motiva il mancato accoglimento e soltanto per i debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 indica l’inclusione nei benefici della rottamazione ter.
Con le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, il pagamento delle somme può essere effettuato in un’unica soluzione, sempre entro il 30 novembre 2019, oppure nel modo che segue:
- in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
In ogni caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, secondo il calendario che segue negli anni 2020 e 2021:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.