È fissata per il prossimo 28 dicembre la scadenza per il versamento dell’acconto IVA 2020, data che slitta di un giorno rispetto a quella tradizionale del 27 dicembre, che cadendo di domenica determina lo spostamento al lunedì successivo.
L’acconto, che non sarà dovuto qualora l’importo da pagare sia pari o inferiore a 103,29 euro, dovrà essere versato con modello F24 e utilizzando un codice tributo diverso in base alla tipologia di contribuente considerato:
- 6013 per i contribuenti IVA mensili;
- 6035 per i contribuenti IVA trimestrali.
L’emergenza sanitaria ha determinato il rinvio al 2021 di diversi pagamenti, compreso il versamento dell’acconto IVA che per alcune categorie non avverrà il prossimo 28 dicembre, bensì entro marzo 2021.
Acconto IVA: chi paga a dicembre
Sono soggetti obbligati al calcolo e al relativo versamento i contribuenti, soggetti passivi IVA, che eseguono le liquidazioni e i versamenti IVA, con periodicità mensile o trimestrale.
Il calcolo dell’acconto IVA viene effettuato utilizzando uno dei seguenti metodi:
- storico;
- analitico;
- previsionale.
Con l’utilizzo del primo, l’acconto è determinato calcolando l’88% sull’importo a debito dell’ultima liquidazione Iva dell’anno precedente.
Con il secondo metodo, l’acconto è determinato calcolando l’importo dovuto con una liquidazione che comprende le operazioni dal 01/12 al 20/12, per i contribuenti mensili, e dal 01/10 al 20/12 per i trimestrali.
L’ultimo metodo consiste in una previsione dell’importo dovuto sulla base dell’andamento dell’azienda nel periodo considerato.
Acconto IVA: soggetti esclusi
I soggetti che invece sono esonerati dal pagamento dell’acconto IVA, sono:
- Soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
- Soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali);
- Soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
- Soggetti ai quali risulta un’eccedenza di credito, applicando il metodo analitico dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre;
- Soggetti nel regime dei contribuenti minimi;
- Soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito e quindi che devono versare meno di € 103,29 di imposta;
- Società, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che applicano il regime forfetario;
- Contribuenti che esercitano attività di intrattenimento;
- Contribuenti in regime agricolo di esonero;
- Soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.
Acconto IVA: soggetti sospesi
Il rinvio dei versamenti di dicembre 2020 al 16 marzo 2021, riguarda le partite IVA con ricavi o compensi non superiori al limite di 50 milioni di euro nel 2019, e che nel mese di novembre 2020 hanno registrato una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto allo stesso mese del 2019.
Il Decreto Ristori Quater ha previsto quindi la sospensione e il conseguente rinvio al prossimo marzo per:
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30.11.2019;
- Soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020;
- Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione in aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
- Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator in aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.
Per tutti i punti dell’elenco vige la seguente condizione: le attività e i soggetti devono avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa all’interno del territorio nazionale.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16/03/2021 oppure ricorrendo alla rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento obbligatorio della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Versamento omesso o tardivo
Cosa comporta l’omissione del versamento oppure un ritardo del pagamento?
Qualora dovesse verificarsi una delle due situazioni, si andrà verso una sanzione amministrativa del 30%. Regolarizzare le violazioni commesse è possibile mediante ravvedimento operoso.
Basterà semplicemente versare con modello F24 l’imposta dovuta, gli interessi dell’1% calcolati a giorni e la sanzione, che verrà comunque ridotta nelle misure che seguono:
- Dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo (anche detto: “Ravvedimento Sprint”);
- 3%, se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
- 3,75%, se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione del modello IVA relativo all’anno in corso.