Versamenti IVA, ritenute e contributi: scadenza fissata al 16 dicembre, ma non per tutti i contribuenti.
Vista, infatti, la proroga stabilita dal Decreto Ristori quater, alcune categorie di soggetti, potranno effettuare i versamenti IVA, ritenuti e contributi entro il 16 marzo 2021.
Ma vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti che dovranno effettuare il versamento e quelli, invece, che per via della proroga potranno effettuare il versamento degli adempimenti il 16 marzo.
Versamenti IVA, ritenute e contributi: la proroga stabilita dal Decreto Ristori quater
Per molte imprese e professionisti, il 16 dicembre, è il termine ultimo per il versamento di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell’addizionale regionale e comunale IRPEF operate dai soggetti in qualità di sostituto d’imposta, dei contributi previdenziali ed assistenziali (anche per la Gestione separata INPS) e della liquidazione IVA del mese di novembre dovuta per i soggetti mensili.
Il Decreto Ristori quater, però, ha stabilito la proroga al 16 marzo 2021 dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre relativi alle suddette ritenute, contributi previdenziali e dell’IVA (liquidazione mensile e acconto IVA), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:
- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019;
- e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019),
In particolare, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del dpr 600/1973) in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i soggetti di cui sopra operano in qualità di sostituti d’imposta.
- ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto (Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020, in quanto il 27 è domenica).
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si ricorda che i suddetti versamenti sono sospesi anche per gli stessi soggetti di cui sopra che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.
Scadenza versamenti IVA, ritenute e contributi: gli altri soggetti esonerati
Il Decreto Ristori quater ha inoltre ampliato la platea di contribuenti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA, ritenute e contributi previdenziali.
In particolare possono beneficiare della sospensione, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del dpcm del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle regioni rientranti nelle Zone Rosse o Arancioni (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) che alla data del 26 Novembreerano così individuate:
- Regioni Zona Arancione (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria)
- Regioni Zona Rossa (Provincia di Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana,Valle d’Aosta, Abruzzo)
- ai soggetti oggetto di misure restrittive che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 DL n. 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio e servizi alla persona), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle regioni rientranti nelle Zone Rosse (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149).
Si ricorda che il termine ultimo per provvedere al versamento degli adempimenti è fissato al 16 marzo 2021.