Sospensione scadenza imposte, le nuove misure del decreto Liquidità prevedono la proroga dei termini fissati per i mesi di aprile e maggio per alcune categorie di contribuenti.
Il rinvio al 30 giugno 2020 è previsto solo per chi risponde a determinati requisiti stabiliti nel DL dell’8 aprile 2020.
Lo prevede l’articolo 18 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le novità della nuova manovra si sommano al precedente provvedimento dell’esecutivo, il decreto Cura Italia.
Le nuove disposizioni anticipano il provvedimento di aprile e riscrivono ancora il calendario degli appuntamenti con il fisco dei prossimi mesi.
Sospensione scadenza imposte, proroga al 30 giugno 2020: le categorie di contribuenti interessati e i requisiti previsti
Il decreto Liquidità riscrive il calendario delle scadenze del mese di aprile.
Oltre ai nuovi appuntamenti con il fisco, legati alla rimessione in termini dei versamenti scaduti lo scorso 20 marzo 2020 e alla trasmissione dei dati della Certificazione Unica, vengono rinviati i termini dei mesi di aprile e maggio al 30 giugno 2020.
La sospensione riguarda specifiche categorie di contribuenti particolarmente colpite dall’emergenza coronavirus e si somma alle proroghe della misura di marzo, il decreto Cura Italia.
Oggetto della proroga sono i versamenti IVA, le ritenute ed i contributi dei mesi di aprile e maggio, che vengono rinviati al 30 giugno 2020.
Nello specifico gli impegni con il fisco che vengono spostate sono i seguenti:
- le ritenute alla fonte previste dagli articoli 23, 24, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 29 settembre 1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti di imposta. Non sono invece sospese le ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo (articolo 25 del DPR. 600/73);
- versamenti IVA;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tre sono anche le categorie di contribuenti che possono beneficiare del rinvio, vista l’emergenza coronavirus:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito un calo del fatturato:
- del 33% nei mesi di marzo e aprile rispetto allo scorso anno con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- del 50% con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività dal 1° aprile 2019.
Sospensione scadenza imposte, proroga al 30 giugno 2020: le città più colpite dall’emergenza coronavirus
Il decreto Liquidità, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 prevede nuove misure di supporto per i territori maggiormente colpite dal coronavirus.
Per i residenti delle cinque provincie delle città di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione del versamento IVA, se il calo del fatturato è di almeno il 33%, è prevista a prescindere dal limite indicato dei 50 milioni di euro.
Anche in questo caso i versamenti devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in cinque rate mensili dello stesso importo a partire dal mese di giugno.
Sospensione scadenza imposte, le altre proroghe e modifiche dei termini del decreto Liquidità
Le sospensioni previste dal decreto Liquidità si aggiungono alle misure già previste dal DL Cura Italia.
Nel nuovo provvedimento che anticipa alcuni aspetti dell’attesa manovra di aprile, sono contenute altre proroghe.
Viene estesa la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto Cura Italia anche alle scadenze di aprile e maggio.
Viene prevista una rimessione in termini per i versamenti scaduti lo scorso 20 marzo 2020, che dovranno essere effettuati entro il 16 aprile 2020.
Viene inoltre concesso ulteriore tempo per i contribuenti che non hanno ancora inviato all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla Certificazione Unica, la cui scadenza era prevista per lo scorso 31 marzo 2020.
Per tali soggetti il nuovo termine è il 30 aprile 2020.