Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche: il 23 aprile scade il termine ultimo per versare le somme dovute per i documenti fiscali del primo trimestre del 2019. Istruzioni e codici tributo per il versamento.
Per i contribuenti che hanno fatturato operazioni con importi non assoggettati ad IVA, che hanno un valore superiore a 77,47 euro a cui si applica un’imposta di bollo di 2 euro, la scadenza per il pagamento si aggiunge al calendario di aprile già molto fitto.
In vista del termine del 23 aprile, le modalità da seguire per versare l’importo e i codici tributo da inserire negli F24.
Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche: primo termine del 2019 il 23 aprile
Tutti i soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con importi non assoggettati ad IVA, con un valore superiore a 77,47 euro, devono versare per ognuno dei documenti fiscali 2 euro di imposta. E inoltre devono indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”, selezionando la voce che si trova sui software per la compilazione e l’invio.
Le categorie di contribuenti potenzialmente interessate sono le seguenti:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
- Enti che non svolgono attività commerciali;
- Organi e amministrazioni dello Stato;
- Altri soggetti.
Entro la scadenza del 23 aprile 2019, il pagamento per tutte le fatture del primo trimestre deve essere effettuato in un’unica soluzione.
Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche: le istruzioni per il versamento entro il 23 aprile
Le modalità per procedere al versamento della somma dovuta sono due:
- utilizzando il servizio online disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate che genera un modello F24 precompilato;
- con il Modello F24 telematico dell’Agenzia delle Entrate, o per gli enti pubblici modello F24-EP.
Nel primo caso è necessario collegarsi con il proprio account al portale Fatture e Corrispettivi e, dall’area di consultazione delle fatture elettroniche, selezionare la voce “Pagamento imposta di bollo”.
Accedendo alla pagina dedicata, si ha a disposizione il modello F24 precompilato online con il numero delle fatture elettroniche emesse e l’importo da versare.
Lo strumento online permette, inoltre, di richiedere direttamente anche l’addebito sul conto corrente bancario o postale.
Nel caso in cui, invece, si voglia procedere alla compilazione del modello F24 online, è necessario inserire i seguenti codici tributo nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” specificando l’anno di riferimento:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI;
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI.
Per quanto riguarda il modello F24 Enti pubblici, bisogna compilare anche la sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” con i dati che seguono:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
- nel campo “riferimento A”, nessun valore;
- nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.