Manca poco alla scadenza del 10 novembre 2023 per la domanda di annullamento dello stralcio dei contributi fino a 1.000 euro.
Artigiani, commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS possono richiedere il riconteggio dei debiti stralciati e il ripristino della posizione contributiva.
Effettuata la richiesta tramite il sito dell’Istituto, i soggetti sono tenuti al versamento delle somme, in un’unica soluzione oppure a rate, entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
Stralcio dei contributi, annullamento in scadenza il 10 novembre: i soggetti interessati
In scadenza il 10 novembre 2023 la domanda di annullamento all’INPS dello stralcio dei contributi, al fine di riconteggiare i debiti annullati e tutelare le posizioni assicurative.
La richiesta può essere effettuata dai i seguenti soggetti:
- lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti;
- lavoratori autonomi agricoli;
- committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
I debiti stralciati, fino all’importo di 1.000 euro, sono quelli relativi ai seguenti periodi:
- dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Sarà possibile richiedere il ricalcolo dei contributi stralciati se alla data dell’annullamento automatico, rispettivamente il 24 ottobre 2018 e il 30 aprile 2023, i debiti risultavano oggetto di:
- rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
- procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;
- intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.
I soggetti sono tenuti al versamento dei debiti stralciati, in un’unica soluzione oppure con rate dello stesso importo, entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
In questo modo è possibile ripristinare la posizione contributiva.
Stralcio dei contributi: come fare domanda di annullamento entro la scadenza del 10 novembre
Nel calendario del mese in corso è fissata al 10 novembre 2023 la domanda di annullamento dello stralcio dei contributi.
Considerate le due misure di stralcio, sono stati predisposti due modelli di domanda attraverso i quali l’interessato può richiedere:
- il riconteggio dei debiti annullati, fino a 1.000 euro, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
- il riconteggio dei debiti annullati, fino a 1.000 euro, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).
Nella domanda l’interessato dovrà:
- indicare il numero della cartella di pagamento/avviso di addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;
- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale;
- impegnarsi a effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili entro la scadenza del 31 dicembre 2023;
- dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.
La trasmissione della domanda deve avvenire secondo le modalità illustrate dalla circolare INPS n. 86 del 10 ottobre scorso e riportate nella seguente tabella riassuntiva.
Soggetti | Modalità |
---|---|
lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti | tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, selezionando la voce “Ruoli/avvisi di addebito” |
Lavoratori agricoli autonomi | tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis” (come indicato nel messaggio INPS n. 3632 a correzione della circolare) |
committenti iscritti alla Gestione separata dell’INPS | tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente |
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS | tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, selezionando la voce “Altro” e allegando l’istanza, o tramite PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente |
Solo in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati sarà possibile trasmettere la domanda via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.