A partire dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’acconto si applica anche alle provvigioni di agenti e mediatori assicurativi.
La Legge di Bilancio 2024 ha infatti posto fine all’esonero dall’applicazione, previsto in precedenza.
Cosa cambia? I chiarimenti arrivano in una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Ritenuta d’acconto: cosa cambia per gli agenti di assicurazione dal 1° aprile 2024
A partire dal 1° aprile 2024, agli agenti e ai mediatori assicurativi, finora esonerati, si applicano le disposizioni relative all’obbligo di ritenuta d’acconto sulle provvigioni.
È quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E, datata 21 marzo 2024, che fornisce le istruzioni operative in merito alle modalità di applicazione delle ritenute.
- Agenzia delle Entrate - Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024
- Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione.
L’art. 1, commi 89 e 90, della Legge di Bilancio 2024, ha infatti previsto l’abrogazione dell’esonero dall’applicazione delle ritenute previsto in precedenza.
Con l’entrata in vigore di questa modifica, la ritenuta d’acconto si applica quindi anche:
- agli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- ai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Restano invariate la disciplina del calcolo delle ritenute d’acconto e la determinazione della ritenuta in misura ridotta.
Ritenuta d’acconto: le istruzioni da seguire dal 1° aprile 2024
La ritenuta si opera al momento del pagamento della provvigione. Per questo motivo, va applicata dunque a tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024.
La circolare si sofferma, in particolare, sull’ipotesi prevista all’art. 25-bis, comma 4, del DPR n. 600/1973.
Quando gli agenti e i mediatori di assicurazione trattengono direttamente dalle somme riscosse la provvigione spettante, devono rimettere ai committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta.
Quest’ultima si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo.
Agenti e mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, cioè quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme incassate anche prima del mese di aprile 2024 e riversate ai committenti dallo stesso mese, anche se i contratti sono già stati conclusi.
Infine, l’Agenzia specifica che le comunicazioni per richiedere l’applicazione della ritenuta in misura ridotta, di cui al decreto del ministro delle finanze n. 2446/1983, possono pervenire entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della norma:
- mediante raccomandata A/R, con ricevuta di ritorno;
- tramite PEC, posta elettronica certificata.
La scadenza in questo caso è quindi fissata al prossimo 16 aprile 2024.