IMU 2021, tra le scadenze del 16 dicembre c’è il versamento del saldo.
Devono provvedere al pagamento dell’imposta dovuta i proprietari o i titolari di altro diritto reale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.
Molti dei contribuenti, tuttavia, rientrano tra i casi di esenzione sulla prima casa.
La seconda scadenza dell’anno segue il versamento dell’acconto, il cui versamento era previsto per il 16 giugno.
IMU 2021, la scadenza del saldo: 16 dicembre
Il 16 dicembre 2021 nel calendario del mese è in programma la scadenza del saldo IMU.
L’imposta municipale è stata ridefinita dalla Legge di Bilancio 2020 che ha abolito, a partire dallo scorso anni, l’imposta Unica comunale e la TASI.
Devono provvedere al pagamento dell’IMU le seguenti categorie di contribuenti:
- possessori di fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali:
- abitazioni di tipo signorile;
- abitazioni in ville;
- castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- possessori di aree fabbricabili;
- possessori di terreni agricoli.
Sono chiamati anche al versamento anche i seguenti contribuenti:
- i titolari di altro diritto reale, ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche nel caso di residenza o sede legale all’estero;
- i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di leasing.
In altre parole, sono interessati dal termine del 16 dicembre:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’IMU può essere pagata con il modello F24, con bollettino postale o mediante la piattaforma PagoPA.
IMU 2021: l’esenzione per la prima casa
Tra le esenzioni dall’imposta, quella in cui rientra la più ampia platea di contribuenti è quella sulla prima casa.
In sostanza non si deve pagare l’IMU per l’abitazione principale, ad esclusione degli immobili di lusso.
Gli immobili su cui si deve pagare l’imposta sono quelli riportati nella tabella riassuntiva.
Categoria catastale | Tipologia di immobile |
---|---|
A/1 | Abitazioni di tipo signorile |
A/8 | Abitazioni in ville |
A/9 | Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici |
L’esenzione sull’IMU della prima casa si applica anche alle pertinenze che rientrano nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (per massimo una pertinenza per categoria).
Possono beneficiare della stessa agevolazione delle abitazioni principali anche i seguenti immobili:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
La stessa agevolazione può essere prevista, a discrezione del comune, per gli immobili posseduti da anziani e disabili che spostano la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari.
L’immobile in questi casi non deve essere affittato.