Tra le misure approvate nel decreto legge, discusso durante il Consiglio dei Ministri n. 54 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, c’è la proroga dei termini riguardanti il riversamento dei crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
La scadenza per la comunicazione della procedura slitta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024.
Allo stesso modo è posticipato al 16 dicembre 2024 anche il versamento dell’importo utilizzato indebitamente in compensazione.
Sono prorogati di un anno anche i termini di accertamento per gli anni 2016 e 2017.
La regolarizzazione può avvenire in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo.
Riversamento crediti ricerca e sviluppo: la proroga al 30 giugno 2024
Approvato il 16 ottobre 2023 nel Consiglio dei Ministri n. 54 il DL urgente in materia economica e fiscale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra le misure ci sono le disposizioni in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo all’articolo 5.
Chi ha beneficiato indebitamente del bonus e intende restituire le somme senza il pagamento di interessi e sanzioni, la scadenza da segnare in calendario è oggetto di proroga dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024.
Nello specifico, è posticipata l’istanza di adesione alla sanatoria relativa al credito:
- maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
- fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.
Slitta, così, anche il riversamento del credito d’imposta che deve essere effettuato entro la scadenza del 16 dicembre 2024.
Contemporaneamente, sono prorogati di un anno anche i termini di accertamento per gli anni 2016 e 2017. Come si legge nel comunicato stampa del 16 ottobre, diffuso al termine del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre scorso:
“Inoltre, si proroga di un anno il termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.”
Può beneficiare della regolarizzazione chi:
- ha realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili, nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- ha applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto n. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione dell’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- ha commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- ha commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Riversamento crediti ricerca e sviluppo: le nuove scadenze
Il decreto legge, approvato nel Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha introdotte alcune proroghe.
Infatti, tra le diverse disposizioni, c’è il rinvio a gennaio 2024 dell’acconto IRPEF per i titolari di partita IVA.
Allo stesso modo, la procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo vede slittare in avanti la scadenza per la comunicazione e il pagamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Il nuovo calendario delle scadenze è quindi il seguente:
- entro il 30 giugno 2024 (invece del 30 novembre 2023) deve essere inviata la domanda all’Agenzia delle Entrate, per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta;
- entro il 16 dicembre 2024 (invece del 16 dicembre 2023) deve essere effettuato il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, indicato nella comunicazione.
La regolarizzazione può essere effettuata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo e avviene tramite modello F24 Elide.
In caso di pagamento rateale le date sono:
- 16 dicembre 2024;
- 16 dicembre 2025;
- 16 dicembre 2026.
A decorrere dal 17 dicembre 2023, la seconda e la terza rata andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.