Proroga scadenza versamenti imposte redditi 2019, il termine si sposta dal dal 1° luglio al 30 settembre per i soggetti ISA. Arriva l’ufficialità con la conversione in legge del Decreto Crescita il 27 giugno 2019.
La nuova scadenza, che riguarda imposte sui redditi Irpef, Ires ed Irap ma anche IVA, diritto camerale e contributi INPS oltre il minimale, è stata inserita nella fase finale dell’iter legislativo con un emendamento.
Ancora dubbi sul coinvolgimento dei contribuenti minimi e forfettari, anche se queste due categorie di contribuenti sono sicuramente escluse dalle criticità legate all’avvio dei nuovi ISA.
Il processo di introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale non ha rispettato i tempi utili ai contribuenti per prendere confidenza con la nuova metodologia statistico-economica, che sostituisce gli studi di settore e va di pari passo con il versamento delle imposte. Il ritardo nel rilascio del software per l’elaborazione degli ISA ha reso necessaria una proroga dei termini.
Proroga scadenza imposte 2019: arriva l’ufficialità con la conversione del DL Crescita
Di solito la scadenza per il versamento delle imposte è fissata al 30 giugno, che quest’anno cade di domenica e va automaticamente al 1° luglio. Ma quest’anno il termine per il versamento delle imposte si sposterà di tre mesi: l’ufficialità sulla notizia è arrivata con la conversione in legge del Decreto Crescita.
La notizia della proroga della scadenza delle imposte del 2019 è arrivata in due occasioni diverse:
- in un primo momento era stata annunciata dall’Agenzia Ansa: un DPCM del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mai ufficializzato, avrebbe dovuto spostare il termine per il versamento delle imposte da dichiarazione dei redditi 2019 dal 1° al 22 luglio;
- in seconda battuta si è parlato di una proroga al 30 settembre inserita in un emendamento al Decreto Crescita, confermata con l’approvazione in via definitiva.
La proroga in oggetto riguarda le imposte sui redditi Irpef, Ires ed Irap ma anche IVA, diritto camerale, contributi INPS: queste ultime tre, infatti, sono scadenze che seguono per legge quelle delle imposte sui redditi.
Ovviamente non c’è l’obbligo per i contribuenti di adeguarsi ai termini lunghi. È possibile continuare a rispettare lo scadenzario originario senza particolari obblighi o adempimenti.
Proroga scadenza imposte 2019, anche per minimi e forfettari?
Da quando è emersa l’ipotesi della proroga, è nata anche la discussione sulla possibilità che i nuovi termini per il versamento delle imposte sui redditi 2019 possano valere per i contribuenti minimi e forfettari.
In prima battuta si era parlato di una concessione specifica per i soggetti che applicano gli ISA, un’impostazione che esclude chi rientra nei regimi agevolati.
Ma il testo inserito nel Decreto Crescita, che prevede una proroga al 30 settembre per la scadenza delle imposte 2019, sembrerebbe cambiare le carte in tavola concedendo anche ai minimi e forfettari la possibilità di beneficiare dei termini più lunghi.
Nel testo inserito nel Decreto Crescita all’Articolo 12 quinquies, si legge:
“Comma 3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”.
Se si considerano tutti i “soggetti per i quali gli ISA sono stati approvati”, indipendentemente dal fatto che tali contribuenti siano in disapplicazione o meno (contribuenti al primo esercizio di attività, minimi, forfettari, ecc), devono essere inclusi nella proroga anche i minimi e forfettari.
Ma dal momento che lo spostamento dei termini nasce dai ritardi per l’applicazione degli ISA, concederla anche a chi non li applica sembrerebbe una contraddizione.
Il punto appare ancora molto fumoso, anche dopo l’approvazione definitiva del testo non c’è una linea chiara.
Infine, va fatta una precisazione importante: sono esclusi dalla proroga con certezza i soggetti con ricavi o compensi superiori al limite previsto dalla legge per l’applicazione degli ISA ovvero 5.164.529,00 di euro.