Proroga imposte sui redditi, la legge di conversione del decreto Sostegni bis, approvata in via definitiva dalle Camere e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2021, proroga nuovamente la scadenza originariamente prevista per lo scorso 30 giugno al 15 settembre 2021.
Sulla data iniziale era già intervenuto il DPCM numero 154 del 30 giugno 2021, che aveva rinviato la scadenza al 20 luglio scorso.
I soggetti interessati sono i titolari di partita IVA soggetti ISA, forfettari compresi.
Nella proroga sono anche compresi i contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti 2021.
Proroga imposte sui redditi: la scadenza del 15 settembre 2021
La proroga delle imposte sui redditi, contenuta nell’articolo 9 ter della legge di conversione del decreto Sostegni bis, sposta nuovamente la scadenza dal 20 luglio al 15 settembre 2021.
Il provvedimento approvato in via definitiva dalle Camere, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio ed in vigore dal giorno successivo, interviene nuovamente sulla proroga precedente.
La scadenza originaria del 30 giugno 2021 era infatti già stata rinviata dal DPCM n. 154 del 30 giugno 2021.
Il rinvio viene dunque ufficializzato per tutti i contribuenti che applicano gli ISA e le partite IVA in regime forfettario.
Per i soggetti interessati ci sarà quindi più tempo per provvedere ai versamenti di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi.
Per chi paga entro il nuovo termine non è prevista alcuna maggiorazione.
Imposte sui redditi e contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti: la proroga al 15 settembre del DL Sostegni bis
A prevedere la proroga delle scadenze fiscali risultanti dalle imposte sui redditi e in materia di IRAP nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 è l’articolo 9 ter del decreto Sostegni bis convertito.
Con il messaggio numero 2731 del 27 luglio 2021, l’INPS rende noto che sono interessati dalla proroga anche i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Anche in questo caso la proroga interessa i soggetti che applicano gli ISA, ovvero gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Sono inoltre compresi anche i soggetti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, tra i quali rientrano i seguenti contribuenti:
- i soggetti che applicano il regime forfettario;
- i contribuenti minimi;
- coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (come inizio o cessazione attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Anche in questo caso, per i soggetti che pagano entro il termine del 15 settembre non è prevista alcuna maggiorazione.