Invio dati spese sanitarie, entro la scadenza dell’8 febbraio 2022 i contribuenti dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al 2° trimestre 2021.
Il termine originario, del 31 gennaio 2022, è stato spostato in avanti per venire incontro alle richieste dei commercialisti.
A comunicare la proroga è stata l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 20765 del 22 gennaio 2021.
8 giorni ulteriori, quindi, per comunicare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, così come riportati sul documento fiscale emesso dai soggetti obbligati.
Devono essere comunicati anche il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria e gli eventuali rimborsi.
Le informazioni trasmesse sono finalizzate alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Invio dati spese sanitarie 2 semestre 2021: scadenza prorogata all’8 febbraio 2022
I contribuenti hanno tempo fino alla scadenza dell’8 febbraio 2022, per inviare all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2° semestre del 2021.
La scadenza era originariamente alla fine del mese di gennaio ma è stata spostata in avanti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 28 gennaio.
La proroga di 8 giorni viene incontro alle richieste dei commercialisti e dei professionisti.
Non cambia il calendario delle dichiarazioni dei redditi ma ci sono alcune modifiche alla tabella di marcia:
- l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata passa all’8 gennaio 2022;
- la scadenza della messa a disposizione dei dati all’Amministrazione finanziaria, da parte del sistema Tessera Sanitaria, slitta al 16 marzo 2022.
I soggetti che devono segnare in agenda l’adempimento sono i seguenti:
- Aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- farmacie pubbliche e private;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
- iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
- esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).
Invio spese sanitarie sostenute al Sistema Tessera Sanitaria: i dati da inoltrare
I soggetti obbligati devono trasmettere i dati relativi alle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
L’invio al sistema Tessera Sanitaria riguarda anche le spese veterinarie.
L’inoltro delle informazioni è obbligatoria per tutti i documenti fiscali che non rientrano nelle casistiche di esclusione, ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.
Devono essere inviati anche gli ulteriori dati:
- tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi pre compilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.