L’imposta di bollo è un tributo dall’ammontare fisso di 2 euro su fatture, note, conti e documenti simili, previsto dal dpr 642/1972. Con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, anche il bollo sull’e-fattura abbandona il formato cartaceo per diventare digitale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare 14/E del 17 giugno 2019 le regole per il pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica, che ha cadenza trimestrale. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione, tramite modello F-24 o con addebito su conto corrente bancario o postale. Il prossimo appuntamento con questo impegno fiscale è previsto per lunedì 22 luglio.
Imposta di bollo sulla fattura elettronica: cosa c’è da sapere
L’imposta di bollo sull’e-fattura è un tributo dovuto da tutti i contribuenti che rilascino una fattura elettronica di importo superiore a 77,47 euro fuori campo IVA. Le fatture devono essere emesse entro dodici giorni dall’operazione e devono riportare la data della transazione. Sul documento fiscale, inoltre, è necessario indicare la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
Importante sottolineare quanto rimarcato dall’Agenzia delle Entrate: ai fini dell’importo vengono contate soltanto le dichiarazioni compilate correttamente e quindi accettate dal Sistema di interscambio (Sdi), ma non quelle scartate.
La mancata corresponsione all’erario comporta una sanzione di importo da 1 a 5 volte l’imposta di bollo evasa per ogni fattura irregolare.
Imposta di bollo sulla fattura elettronica: come e quando pagare
Grazie alla digitalizzazione del fisco, l’utente può conoscere con un click il corrispettivo dovuto: il sistema genera l’importo da versare moltiplicando per 2 euro il numero delle fatture elettroniche inviate tramite lo Sdi.
Il pagamento può essere effettuato tramite il modello F-24 precompilato predisposto dall’Agenzia nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, oppure tramite il servizio online disponibile nella stessa area con addebito su conto corrente bancario o postale.
Il versamento può essere effettuato anche tramite gli sportelli dell’Agenzia con la possibilità di addebito su conto corrente bancario o postale.
La risoluzione 42/E del 9 aprile 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto 17 giugno 2014, ha assegnato un codice tributo di riferimento per ogni trimestre:
- 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014;
- 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
- 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.
L’Agenzia ha fornito anche le istruzioni per la compilazione del modello F-24: i codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno cui si riferisce il versamento nel formato AAAA.
Per quanto riguarda il modello F-24 enti pubblici, i codici vanno inseriti allo stesso modo in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”, ma nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” occorre riportare i seguenti dati:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo;
- nel campo “riferimento A”, nessun valore;
- nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato
- “AAAA”.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che il pagamento del bollo sulle fatture staccate in ciascun trimestre va effettuato in un’unica soluzione entro il giorno 20 del mese successivo.
Per il 2019 le scadenze ricorrono come segue:
- il 23 aprile per il primo trimestre;
- il 22 luglio per il secondo trimestre;
- il 21 ottobre per il terzo trimestre.
Entro il 20 gennaio 2020 è dovuto, invece, il pagamento dell’ imposta di bollo per il quarto trimestre dell’anno precedente.
Per ulteriori chiarimenti in materia si rimanda al testo della circolare 14/E.