Fatture differite, la scadenza per l’emissione e la registrazione è fissata per il 15 gennaio 2020.
Interessati all’appuntamento col Fisco i titolari di partita IVA, termine ultimo per comunicare i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi dello scorso mese di dicembre 2019.
Sanzioni, che variano a seconda della gravità della violazione, per chi non rispetta l’adempimento.
Sono puniti, secondo quanto stabilito dalle norme attuali, sia l’omissione, sia il ritardo sia gli errori nella fatturazione elettronica.
Fatture differite, emissione in scadenza il 15 gennaio 2020: chi è obbligato e come deve adempiere
Il 15 gennaio 2020 è l’ultimo giorno utile per l’emissione e la registrazione delle fatture elettroniche differite che si riferiscono allo scorso mese di dicembre 2019.
I titolari di partita IVA hanno l’obbligo di comunicare i dati che si riferiscono alle cessioni di beni e prestazioni di servizi realizzate nello scorso mese.
Le fatture devono risultare da specifica documentazione identificativa dei soggetti che hanno dato luogo alle operazioni, ad esempio i documenti di trasporto.
Gli elementi che devono contraddistinguere le fatture sono i seguenti:
- la data;
- il numero dei documenti a cui fa riferimento.
Qualora due soggetti abbiano realizzato più di una sola operazione, gli stessi possono optare per l’emissione di un’unica fattura che riepiloga tutte le cessioni di beni e gli scambi di servizi intercorsi.
L’emissione e la registrazione delle fatture differite si inserisce tra gli appuntamenti con il fisco della metà del mese di gennaio 2020, una data piena di adempimenti.
Fatture differite, emissione in scadenza il 15 gennaio 2020: irregolarità nell’adempimento e sanzioni
Dal primo gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica che si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi e che riguarda, dunque, anche le fatture differite.
Chi non rispetta gli obblighi previsti dalla legge incorre in sanzioni.
Omissione, emissione ritardata ed eventuali errori o irregolarità sono puniti in base a quanto previsto dalle seguenti norme:
- l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
Le sanzioni sono riassunte nella tabella che segue.
VIOLAZIONE | NORMA | SANZIONE |
---|---|---|
violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | da 250 a 2.000 euro |
fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
violazioni esclusivamente formali | articolo 6 comma 5-bis Decreto legislativo 472/1997 | nessuna sanzione |