Esterometro, il 31 dicembre 2019 è in scadenza la comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti italiani ed esteri.
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che hanno effettuato o ricevuto cessioni di beni o prestazioni di servizi.
Sono escluse le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica o per le quali sono state emesse bollette doganali in quanto i dati sono già a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Tutto quello che c’è da sapere sull’adempimento dell’ultimo giorno dell’anno.
Esterometro, comunicazione in scadenza al 31 dicembre 2019: i soggetti obbligati
Esterometro, la scadenza della comunicazione del 31 dicembre 2019 riguarda i soggetti passivi Iva.
Sono prese in considerazione le operazioni transfrontaliere di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di novembre 2019 da soggetti con sede stabile in Italia nei confronti di altri soggetti esteri, non stabiliti nel territorio dello Stato.
Tra le novità del Decreto fiscale 2020, la cui conversione in legge è stata approvata al Senato il 17 dicembre 2019 recependo le modifiche della Camera, c’è il cambio di periodicità delle comunicazioni da mensile a trimestrale.
La trasmissione dei dati relativi alle operazioni per le quali è stata emessa la fattura elettronica o una bolletta doganale è facoltativa.
Esterometro, comunicazione in scadenza al 31 dicembre 2019: le modalità di adempimento
La scadenza della comunicazione dei dati dell’esterometro è uno degli ultimi adempimenti del mese di dicembre e dell’anno 2019.
Per provvedere al termine è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Le regole di compilazione sono spiegate dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757.
Con l’esterometro i titolari di partita IVA dovranno trasmettere le informazioni seguenti:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione, per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.