Il 30 novembre 2023 è fissata la scadenza per l’invio della comunicazione della cessione dei crediti, con lo strumento della remissione in bonis.
Sono interessati dal termine i contribuenti che non hanno effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute nel 2022 per interventi relativi al superbonus o ai bonus edilizi, entro lo scorso 31 marzo.
Grazie alla remissione in bonis è possibile regolarizzare la propria situazione, pagando una sanzione di 250 euro per ciascun omessa o tardiva comunicazione.
Cessione dei crediti con remissione in bonis: come effettuare la comunicazione entro la scadenza del 30 novembre
L’invio della comunicazione della cessione dei crediti deve essere effettuata in modalità telematica.
La scadenza, grazie alla remissione in bonis, è fissata in calendario al 30 novembre 2023.
L’invio all’Agenzia delle Entrate, relativo alle spese agevolabili sostenute nel 2022, deve essere effettuato tramite un intermediario abilitato.
La comunicazione può essere compilata mediante l’apposita procedura web, all’interno dell’area riservata dell’AdE, oppure attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia ed inviata con i servizi telematici.
Cessione dei crediti con remissione in bonis: chi è interessato dalla comunicazione in scadenza il 30 novembre
I contribuenti che non hanno effettuato la comunicazione della cessione del credito del superbonus all’Agenzia delle Entrate, entro lo scorso 31 marzo, possono provvedere alla regolarizzazione dell’adempimento entro il 30 novembre 2023.
Grazie alla remissione in bonis è possibile ristabilire la proprio posizione rispettando la scadenza imminente, per non perdere l’agevolazione.
La possibilità è prevista dalla legge di conversione del decreto Cessioni (DL n. 11/2023).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 7 settembre scorso, chiarisce che per ogni comunicazione è necessario pagare una sanzione di 250 euro.
Inoltre, devono essere rispettati i seguenti presupposti:
- devono sussistere tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti devono aver tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non devono già essere state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- deve essere versata la misura minima della sanzione prevista.