È fissata in calendario al 16 novembre 2023 la scadenza per l’utilizzo in compensazione dei bonus energia relativi al 1° e 2° trimestre 2023.
Le imprese che consumano energia elettrica e gas naturale hanno poco tempo per usufruire dei crediti d’imposta maturati per le spese della prima parte dell’anno in corso.
Gli importi devono essere utilizzati tramite modello F24, anche dai cessionari, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il decreto proroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre scorso, ha anticipato l’agevolazione di 45 giorni, rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2023.
Bonus energia imprese 1° e 2° trimestre 2023: istruzioni sulla compensazione in scadenza il 16 novembre
Nel calendario del mese in corso sono tanti gli appuntamenti fiscali in programma: tra questi, la scadenza il 16 novembre 2023 per l’utilizzo in compensazione del bonus energia 1° e 2° trimestre 2023.
I crediti d’imposta devono essere usati dalle imprese tramite modello F24.
Nella tabella che segue sono riepilogati i codici tributo da utilizzare, relativi al 1° trimestre e al 2° trimestre dell’anno in corso:
Codice tributo | Descrizione del credito d’imposta |
---|---|
7010 | a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) |
7011 | a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) |
7012 | a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) |
7013 | a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) |
7015 | a favore delle imprese energivore (2° trimestre 2023) |
7016 | a favore delle imprese non energivore (2° trimestre 2023) |
7017 | a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (2° trimestre 2023) |
7018 | a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (2° trimestre 2023) |
Questi vanno indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Come indicato nel comma 8 della Legge di Bilancio 2023, modificato dall’articolo 7 del Decreto proroghe:
“I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 16 novembre 2023”
I cessionari, quindi, sono tenuti a rispettare la stessa scadenza delle imprese interessate, a patto che sia stata inviata preventivamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Bonus energia imprese 1° e 2° trimestre 2023: compensazione in scadenza il 16 novembre
L’utilizzo in compensazione dei bonus energia per le imprese, relativi al 1° e al 2° trimestre del 2023, si riferisce ad agevolazioni in misura diversa a seconda della tipologia di impresa e del periodo di riferimento.
La misura dei crediti riconosciuti per il 1° trimestre 2023 è la seguente:
- 45 per cento per le spese sostenute dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale;
- 35 per cento per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Per il 2° trimestre 2023, invece, la misura dell’agevolazione prevista è la seguente:
- 20 per cento per le spese sostenute dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale;
- 10 per cento per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Il termine era inizialmente fissato al 31 dicembre 2023. La data è stata poi anticipata sulla base di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto legge 29 settembre 2023, numero 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre scorso.
Il decreto proroghe ha modificato varie date in calendario, ma, diversamente da quanto suggerisce la denominazione della legge, nel caso dei bonus energia è stato previsto un anticipo di 45 giorni.