Il Decreto Liquidità pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 ha stabilito la proroga della sospensione del versamento della ritenuta d’acconto per i professionisti e gli agenti di commercio.
La sospensione riguarda i pagamenti eseguiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020.
Questa misura era stata introdotta con il DL Cura Italia pubblicato il 17 marzo 2020, poi sostituito dal Decreto legge dell’8 aprile 2020.
Per beneficiare dell’agevolazione però, i professionisti dovranno soddisfare determinati requisiti, come ad esempio quello di non superare i 400.000 euro di ricavi.
Saranno poi i sostituti d’imposta stessi a dover versare le ritenute sospese, entro il 31 luglio 2020, scegliendo tra il pagamento in un’unica soluzione o a rate.
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto Liquidità e chi può richiedere la sospensione del versamento della ritenuta d’acconto.
Sospensione versamento ritenuta d’acconto professionisti: come funziona?
Il DL Cura Italia, emanato dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-2019 e per sostenere famiglie e imprese, ha introdotto la possibilità per i professionisti e gli agenti di commercio di sospendere il versamento della ritenuta d’acconto fino al 31marzo.
Il Decreto Liquidità ha poi prorogato la sospensione del versamento della ritenuta d’acconto al 31 maggio 2020.
Anche le piccole partite IVE saranno, quindi, avvantaggiate dal provvedimento preso dal Governo per cercare di arginare la crisi economica creatasi a causa della diffusione del Covid-2019.
I requisiti per accedere alla sospensione del versamento della ritenuta d’acconto sono i seguenti:
- residenza in Italia;
- ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- non aver sostenuto nel mese di febbraio 2020 spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Sospensione versamento ritenuta d’acconto professionisti: è richiesta una dichiarazione
I professionisti che intendono beneficiare dell’agevolazione concessa dal Governo dovranno presentare una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.
Inoltre questi dovranno comunque provvedere al versamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2020 e lo potranno fare in due modi:
- in unica soluzione;
- fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
Ovviamente oltre all’importo dovuto non verranno applicate né sanzioni né interessi.
Non si sa ancora quali saranno i codici tributo da utilizzare per versare la ritenuta, probabilmente rimarranno invariati e quindi bisognerà utilizzare il “1040” o il “1038”, ma per esserne certi bisogna attendere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.