Il versamento del saldo IMU 2022 va effettuato entro la scadenza del 16 dicembre.
Devono provvedere al pagamento dell’imposta i proprietari o i titolari di altro diritto reale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.
Non sono tenuti al pagamento tutti coloro che rientrano nei casi di esenzione sulla prima casa.
Si tratta della seconda scadenza dell’anno dopo il versamento dell’acconto previsto per lo scorso 16 giugno.
Saldo IMU: scadenza il 16 dicembre 2022 per il pagamento
La scadenza per il pagamento del saldo IMU è fissata al 16 dicembre 2022.
I contribuenti tenuti all’adempimento devono procedere al pagamento della seconda rata dell’imposta municipale unica, sulla base delle aliquote stabilite dal proprio Comune.
Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda i soggetti obbligati. L’imposta è dovuta dalle seguenti categorie di contribuenti:
- possessori di fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali:
- abitazioni di tipo signorile;
- abitazioni in ville;
- castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
- possessori di aree fabbricabili;
- possessori di terreni agricoli.
- i titolari di altro diritto reale, ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche nel caso di residenza o sede legale all’estero;
- i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di leasing.
Non è tenuto a pagare l’imposta chi occupa l’immobile e chi rientra in tutti gli altri casi per cui è prevista l’esenzione.
Saldo IMU 2022: le istruzioni per il versamento
La scadenza per il versamento della seconda rata dell’IMU è fissata al 16 dicembre 2022.
I soggetti tenuti all’adempimento possono pagare tramite:
- modello F24;
- bollettino postale (compatibile con modello F24);
- PagoPA.
Per il pagamento tramite modello F24 sarà necessario inserire gli appositi codici tributo indicati nella tabella. Questi vanno inseriti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
3912 | IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE” |
3913 | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE |
3914 | IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE |
3916 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE |
3918 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE |
3923 | IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3924 | IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3925 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
3930 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
3939 | IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE |
Nel modello, inoltre, devono essere riportatiti seguenti dati:
- nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Reperibile nella tabella sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nel campo “ Numero immobili ” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta nel formato AAAA (2022).
In caso di pagamento insufficiente o non versato entro la scadenza del 16 dicembre 2022 è prevista la possibilità di regolarizzare tramite ravvedimento operoso.