Proroga ritenute, contributi previdenziali e assistenziali ed IVA: il Decreto rilancio ha prorogato i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi al 16 settembre 2020.
Il Decreto Cura Italia prima e il DL Liquidità poi, avevano già stabilito la proroga dei suddetti versamenti, ed il Governo con il DL Rilancio ha deciso di prorogare nuovamente la scadenza per andare incontro ai contribuenti.
Il versamento delle ritenute potrà avvenire o in un’unica soluzione o ratealmente.
Ma vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito il Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.
Proroga ritenute, contributi previdenziali e assistenziali ed IVA: fissata la scadenza al 16 settembre 2020
L’art. 126 del Decreto Rilancio ha stabilito la proroga al 16 settembre 2020 del versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dell’IVA.
Il pagamento potrà essere effettuato o in un’unica soluzione o ratealmente, con quattro rate mensili dello stesso importo.
Si ricorda che non è previsto un rimborso per le somme già versate.
Infine il DL Rilancio ha stabilito che per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, è previsto il non assoggettamento alla ritenuta di acconto per lavoro autonomo e provvigioni da parte del committente dei ricavi e dei compensi da questi erogati nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio.
Proroga contributi INPS, DL Rilancio: i soggetti interessati
L’art. 18 del Decreto liquidità ha stabilito la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi di aprile e maggio esclusivamente:
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020;
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.