Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato dal Governo al fine di fronteggiare l’emergenza Covid-2019, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni.
Tra queste rientra anche quella che riguarda la patente di guida, ed in particolare le patenti scadute successivamente al 31 gennaio 2020.
Tutti i cittadini ai quali è scaduto il documento di guida dopo la suddetta data, potranno continuare ad utilizzare la loro patente fino alla data del 31 agosto 2020.
Ma vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e cosa dovranno fare i cittadini per procedere al rinnovo della patente.
Emergenza Covid-19, proroga scadenza patente: il termine ultimo per il rinnovo è stato fissato al 31 agosto 2020
L’art. 103, commi 2 e 3 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Il successivo art. 104 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce invece che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità sopraindicati, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, è prorogata al 31 agosto 2020.
Essendo la patente di guida considerata come un documento di riconoscimento a tutti gli effetti, secondo quanto stabilito dall’art. 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche questa avrà validità fino al 31 agosto 2020.
Tutti i cittadini, quindi, a cui è scaduta la patente tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 dovranno provvedere al rinnovo della stessa entro la fine del mese di agosto.
Rinnovo patente: come si procede?
Quando il documento di guida scade, il primo passaggio da fare è quello di effettuare due versamenti da un ufficio postale:
- uno di 10,20 euro sul C/C 9001 intestato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- uno di 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sul C7C 4028. I bollettini sono reperibili presso gli uffici postali.
La visita medica, invece, dovrà essere pagata direttamente presso la struttura sanitaria. Alla visita è necessario portare la seguente documentazione:
- patente di guida scaduta;
- carta d’identità o passaporto;
- tessera sanitaria;
- due foto formato tessera uguali;
- ricevuta dei due bollettini (10,20 e 16,00 euro);
- certificazioni per eventuali patologie e occhiali da vista nel caso in cui il soggetto ne faccia abitualmente uso.
Nel caso si decida di rinnovare la patente di guida in un autoscuola non si dovranno portare le ricevute dei due bollettini pagati, poiché si occuperanno loro di questa pratica.
Qualora la visita medica attestasse l’idoneità psico-fisica del soggetto per il rinnovo della patente di guida, verrà rilasciato un documento provvisorio con validità di 60 giorni che ne attesta il rinnovo e la nuova data di scadenza finché non arriverà la nuova patente formato tessera per posta direttamente a casa.
Rinnovo patente 2020: quanto costa?
Il prezzo per il rinnovo della patente varia in base alla procedura che si vuole seguire.
Se si deciderà per esempio, di rinnovare il documento di guida in autoscuola per accelerare le pratiche, il costo del rinnovo si aggirerà intorno ai 100 e i 130 euro.
Coloro che intendo risparmiare un pochino sul rinnovo della patente potranno rivolgersi all’ASL per prenotare la visita medica.
Il costo per il rinnovo della patente varia da ASL ad ASL, ma è sicuramente più economico rispetto all’opzione scuolaguida e agenzia di pratiche auto.
Si spendono 26,20 euro per i due versamenti, ai quali si aggiungono i 6,80 euro per la spedizione della nuova patente e il costo della visita medica. Solitamente il costo complessivo si aggira tra i 60 e i 90 euro.