Esterometro secondo trimestre 2022, la scadenza è fissata al 22 agosto per via della sospensione feriale.
Ultimo appuntamento con l’esterometro, abolito dal 1° luglio per il passaggio allo standard della fattura elettronica.
Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, che dovranno comunicare i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, sia effettuate sia ricevute verso e da soggetti fuori dal territorio dello Stato e relativi al secondo trimestre 2022.
Si tratta delle operazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
I dati vanno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Esterometro secondo trimestre 2022: la scadenza del 22 agosto
Quella del 22 agosto 2022 è l’ultima scadenza relativa all’esterometro, che dal 1° luglio è stato abolito nella formula conosciuta fino ad ora: le fatture, infatti, transiteranno dal Sistema di Interscambio.
I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia dovranno, quindi, provvedere a comunicare i dati relativi al secondo trimestre 2022 entro tale scadenza, posticipata per via della sospensione feriale.
Si tratta dei dati di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e relativi alle operazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Esterometro secondo trimestre 2022: come provvedere all’adempimento
I soggetti obbligati all’invio della comunicazione trimestrale dovranno trasmettere i dati delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi da e verso operatori esteri.
I dati vanno comunicati in modalità telematica direttamente all’Agenzia delle Entrate. È possibile farlo direttamente oppure usufruendo dei servizi di intermediari abilitati.
Le istruzioni per provvedere all’adempimento sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, in cui sono presenti tutte le specifiche tecniche da seguire.
La comunicazione da inviare entro il 22 agosto 2022 dovrà contenere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è emessa fattura elettronica o bolletta doganale.