Decreto Rilancio 2020: abolita la rata Irap dovuta sul saldo 2019 e sul primo acconto 2020.
L’abolizione Irap di giugno riguarda tutte le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi.
Rimane, invece, fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Il Governo ha deciso di cancellare la rata Irap dovuta sul saldo 2019 e sul primo acconto 2020 per andare incontro alle imprese ed ai lavoratori autonomi che sono in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-2019.
Decreto rilancio: abolita rata Irap dovuta sul saldo 2019 e sul primo acconto 2020
L’art. 24 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 19 maggio 2020 ha stabilito la cancellazione della rata Irap dovuta sul saldo 2019 e sul primo acconto 2020.
L’abolizione del saldo e dell’acconto Irap di giugno riguarderà tutte le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milione di euro, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi.
L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.
Grazie a questo provvedimento le imprese dovrebbero riuscire a risparmiare circa 4 milioni di euro.
Abolizione Irap acconto e saldo giugno 2020: il testo del DL Rilancio
L’art. 24 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 19 maggio 2020, stabilisce che:
1. Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.