L’articolo 23 del decreto-legge Cura Italia, ha introdotto un congedo indennizzato, disponibile fino alla data del 3 maggio, per aiutare le famiglie che hanno bambini e che si trovano in difficoltà per via della chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid-2019.
Il congedo erogato dall’INPS spetta ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
In alternativa al congedo straordinario i genitori potranno richiedere il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Ma vediamo nel dettaglio chi può richiedere il congedo straordinario di 15 giorni e come presentare domanda.
Congedo straordinario 15 giorni INPS, proroga al 3 maggio: il periodo di fruizione
L’INPS nella circolare n. 45 del 25 marzo 2020 ha fornito indicazioni sul congedo straordinario di 15 giorni.
L’art. 23 del Decreto Legge Cura Italia prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.
Il congedo potrà essere richiesto da uno solo dei genitori per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata.
Durante la fruizione del congedo verrà riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti saranno coperti da contribuzione figurativa.
Potranno fruire del congedo anche i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Congedo parentale straordinario 15 giorni INPS, proroga al 3 maggio: chi può fare richiesta?
Possono richiedere il congedo parentale straordinario le seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti del settore privato (art. 23 Decreto-Legge 18/2020) e pubblico (art. 25 Decreto-Legge 18/2020);
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995;
- le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite previsto dalla normativa sul congedo parentale (3 mesi per minori di 1 anno di età);
- i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
L’importo del congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione per i figli fino a 12 anni o di qualsiasi età per i figli disabili in situazione di gravità accertata.
Come abbiamo precedentemente accennato, invece, i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni il congedo non verrà retribuito.
Congedo parentale straordinario INPS: come presentare domanda
I dipendenti privati nonché gli iscritti alla gestione separata e gli autonomi possono presentare la domanda all’INPS nella sezione dedicata alla richiesta del congedo parentale.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, invece, dovranno presentare la domanda di congedo soltanto al datore di lavoro.
Infine i dipendenti pubblici dovranno presentare la domanda di congedo Covid-19, direttamente alla propria Amministrazione pubblica, con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per ulteriori informazioni si allega di seguito la circolare n. 45 dell’INPS pubblicata il 25 marzo 2020 e il messaggio dell’INPS n. 1648 del 16 aprile 2020 che proroga la possibilità di richiedere il congedo straordinario di 15 giorni fino al 3 maggio.
- Circolare n. 45 del 25 marzo 2020 dell’INPS
- Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.