L’acconto TASI 2018, in scadenza il 18 giugno 2018, potrà essere versato dai contribuenti tramite bollettino postale oppure con il modello F24 ordinario o semplificato.
Sono tenuti a versare l’acconto TASI 2018 tutti coloro che possiedono e detengono un’abitazione, in caso di affitto quindi l’importo dovrà essere suddiviso tra inquilino e proprietario.
Inoltre la TASI 2018 dovrà essere versata da i proprietari di abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e delle relative pertinenze.
La Tassa sui Servizi indivisibili, invece, non dovrà essere versata per ciò che concerne la prima casa grazie alle novità introdotte nel 2014.
Scadenza TASI 2018: le modalità di pagamento
Il 18 giugno 2018 è prevista la scadenza per il versamento dell’acconto TASI 2018. Tutti coloro che possiedono e detengono un’abitazione saranno quindi obbligati a procedere al pagamento della Tassa sui Servizi Indivisibili.
Per farlo i contribuenti potranno decidere di effettuare il versamento tramite bollettino postale, oppure potranno decidere di utilizzare il modello F24 ordinario o semplificato.
Coloro che non sono titolari di partita Iva potranno decidere di effettuare il pagamento dell’acconto TASI 2018 tramite il modello F24 in contanti anche per importi superiori a 1.000 euro.
Bisogna specificare che attualmente il limite per il pagamento in contanti è fissato a 2.999,00 euro e che quindi se si supera questa soglia bisognerà pagare l’acconto TASI 2018 con sistemi di pagamento tracciabili.
Per importi inferiori a 2.999,00 euro si potrà quindi utilizzare uno dei seguenti metodi di pagamento:
- modello F24 cartaceo in contanti;
- modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
- modello F24 ordinario o semplificato allo sportello bancario o postale attraverso addebito in conto corrente, assegni, contanti o bancomat.
Nel caso in cui invece gli importi sono pari o superiori a 2.999,00 euro i contribuenti dovranno procedere al versamento dell’acconto TASI 2018 utilizzando:
- il modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
- il modello F24 ordinario o semplificato inviato per mezzo di intermediari abilitati o tramite lo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate;
- il modello F24 (o bollettino postale) precompilato messo a disposizione dal Comune.
Il modello F24 deve essere inviato telematicamente entro il 18 giugno 2018 anche se l’importo dell’acconto dovesse risultare pari a zero a seguito di compensazioni effettuate.
Se si decide di versare la TASI 2018 tramite il modello F24 bisognerà, inoltre, utilizzare uno dei seguenti codici tributo che variano a seconda del tipo di abitazione:
- 3958: per l’abitazione principale;
- 3959: per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960: per aree fabbricabili;
- 3961: per altri fabbricati quali seconde case, negozi e uffici.
I contribuenti potranno decidere, in alternativa, di procedere al versamento tramite bollettino postale, fatta eccezioni per l’Imu enti commerciali, per i quali è previsto come unico metodo di pagamento l’F24 dell’Agenzia delle Entrate.
TASI 2018: le esenzioni previste
Sono obbligati a versare la TASI 2018 tutti coloro che possiedono e detengono un’abitazione, in caso di affitto quindi l’importo dovrà essere suddiviso tra inquilino e proprietario.
Inoltre dovranno versare la Tassa sui Servizi Indivisibili anchei proprietari di abitazioni principali di categoria catastale A1, A8, A9 e delle relative pertinenze.
Esistono però dei casi di esenzione dall’obbligo di pagamento della Tassa sui Servizi Indivisibili e la più importante è sicuramente quella prevista per l’abitazione principale: non si paga la TASI sulla prima casa.
Per ciò che concerne gli affitti, potranno essere esentati dal pagamento dal calcolo della TASI solo quegli inquilini (ma non i proprietari) che hanno come residenza anagrafica e dimora abituale l’immobile in questione.
Sono inoltre esentati dal pagamento della TASI 2018 gli immobili che:
- sono di proprietà indivisa di cooperative edilizie e che sono abitazione principale dei soci;
- sono stati individuati come alloggi sociali;
- figurano come dimora coniugale assegnata dalla sentenza del giudice in caso di divorzio o separazione;
- sono proprietà delle forze armate e che non siano locati;
- sono di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, non essendo locati (assimilazione ad abitazione principale è una facoltà e non un obbligo dei singoli Comuni).
Infine i proprietari dei terreni agricoli non saranno tenuti a versare la TASI 2018.