Scadenza Imu e Tasi 2019, versamento dell’acconto entro il 17 giugno. Dalle regole a cui deve attenersi chi paga ai codici tributo da inserire nel modello F24: una carrellata delle istruzioni da seguire per il pagamento.
Innanzitutto bisogna precisare che Imu e Tasi non vanno versate per la prima casa, ad eccezione degli immobili di lusso.
L’imposta municipale propria, l’Imu, è una tassa sul possesso e si applica ai fabbricati, alle aree fabbricabili e ai terreni agricoli. Sono tenuti a versarla proprietari o titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali, e locatari in caso di leasing.
La Tasi, invece, è un tributo per i servizi indivisibili, quelli di cui beneficia la collettività come la manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e l’attività svolta dalla polizia locale. Sono tenuti a pagare la Tasi tutti coloro che possiedono un’abitazione, mentre in caso d’affitto il pagamento è suddiviso tra inquilino e proprietario.
Scadenza Imu e Tasi 2019, pagamento dell’acconto entro il 17 giugno
Imu e Tasi viaggiano di pari passo, e insieme alla Tari, costituiscono l’Imposta Unica Comunale. In entrambi i casi il calendario delle scadenze si articola su due date ricordare:
- la prima è il 17 giugno 2019 e riguarda l’acconto, solitamente il pagamento deve essere corrisposto entro il 16 giugno che quest’anno cade di domenica. E il calcolo si basa sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- la seconda è il 16 dicembre, termine ultimo per il versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.
Per i contribuenti c’è anche la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 17 giugno.
Scadenza Imu e Tasi 2019, chi deve pagare l’acconto entro il 17 giugno 2019
Chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli deve pagare l’Imu. Più nel dettaglio, è un’imposta che riguarda tutti i cittadini che rientrano nelle seguenti categorie:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- i coniugi assegnatari della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Allo stesso modo chi è titolare del diritto reale dell’immobile (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) deve pagare la Tasi, tributo per i servizi indivisibili.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, anche l’inquilino deve contribuire al pagamento nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%. Se non c’è una percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la Tasi è dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.
Imu e Tasi non si pagano per la prima casa, ovvero per l’immobile che viene adibito ad abitazione principale, dove il contribuente con il suo nucleo familiare fissa la residenza e dimora abitualmente.
Non possono, invece, rientrare nella categoria e nell’esenzione dal pagamento dell’Imu gli immobili di lusso come ville, castelli e palazzi di pregio per le quali si applica un’aliquota ridotta ed è possibile beneficiare della detrazione.
Scadenza Imu e Tasi 2019: come procedere al pagamento dell’acconto
Per il pagamento dell’acconto di Imu e Tasi 2019, si può utilizzare sia il bollettino postale, che l’amministrazione comunale invia direttamente al contribuente, che il modello F24.
I contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno decidere di pagare in contanti con il modello F24 anche per importi superiori a 1.000 euro, ma rispettando sempre la soglia dei 2.999,00 euro secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 193/2016.
Se gli importi sono pari o superiori a 2.999,00 euro, i contribuenti dovranno effettuare il versamento dell’acconto dell’Imu e della Tasi 2019 con sistemi di pagamento tracciabili.
Scadenza Imu e Tasi 2019: i codici tributo da inserire nel modello F24
Nella compilazione del modello F24 per il pagamento dell’Imu, è necessario indicare specifici codici tributo, che riportiamo nella tabella di seguito.
Codice tributo Imu | Descrizione |
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3912 | IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE |
3913 | IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-COMUNE |
3914 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI - COMUNE |
3915 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI - STATO |
3916 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - COMUNE |
3917 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI - STATO |
3918 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE |
3919 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - STATO |
3923 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI PER GLI INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3924 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI PER LE SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3925 | IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - STATO |
3930 | IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - INCREMENTO COMUNE |
Anche per il pagamento dell’acconto Tasi 2019, è necessario indicare specifici codici tributo, che riportiamo nella tabella di seguito.
Codice Tributo Tasi | Descrizione |
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3958 | TASI-TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
3959 | TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
3960 | TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER LE AREE FABBRICABILI ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
3961 | TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI PER ALTRI FABBRICATI ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI |
3962 | TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - INTERESSI |
3963 | TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ART.1.C.639-L.N.147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - SANZIONI |