Acconto IMU, il versamento della prima rata della tassa sulla casa va effettuato entro la scadenza del 16 giugno 2022.
Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti che possiedono fabbricati, esclusa la prima casa, aree fabbricabili o terreni agricoli e che non rientrano nei casi di esonero previsti.
Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24, bollettino postale o PagoPA.
In caso di versamento mancato o insufficiente è possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso.
Acconto IMU: la scadenza del 16 giugno 2022
L’acconto dell’IMU va pagato entro la scadenza del 16 giugno 2022.
Devono provvedere al pagamento della prima rata della tassa sulla casa, esclusa l’abitazione principale, tutti i contribuenti che non rientrano nei casi di esonero previsti.
In particolare, devono procedere al versamento:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Si tratta quindi dei soggetti che possiedono:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Il termine per la seconda rata del 2022 è previsto per il 31 dicembre.
Acconto IMU: le istruzioni per il pagamento
La scadenza per il versamento della prima rata dell’IMU è fissata al 16 giugno 2022.
I soggetti tenuti all’adempimento possono pagare tramite:
- modello F24;
- bollettino postale (compatibile con modello F24);
- PagoPA.
Per il pagamento tramite modello F24 sarà necessario inserire gli appositi codici tributo riassunti nella tabella.
I codici vanno inseriti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
3912 | IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE |
3913 | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE |
3914 | IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE |
3916 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE |
3918 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE |
3923 | IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3924 | IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3925 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
3930 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
3939 | IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE |
Nel modello, inoltre, devono essere riportatiti seguenti dati:
- nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Reperibile nella tabella sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nel campo “ Numero immobili ” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta nel formato AAAA.
In caso di pagamento insufficiente o non versato entro la scadenza del 16 giugno 2022 è prevista la possibilità di regolarizzare tramite ravvedimento operoso.