Scadenza diritto camerale Torino 2019: come ogni anno, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o annotati nel Repertorio Economico Amministrativo sono tenuti al pagamento del tributo in un’unica soluzione. Il termine ultimo per procedere al versamento tramite i servizi online PagoPA o modello F24 è il 30 settembre.
A stabilire l’importo da versare è il Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito decreto. Ma da una città all’altra la cifra dovuta può cambiare, dal momento che ci sono alcuni territori che applicano la maggiorazione del 20% e altri che non lo fanno.
Anche la Camera di Commercio di Torino richiede una somma maggiorata ai suoi iscritti: le risorse che ne derivano vengono utilizzate per il finanziamento dei progetti condivisi a livello nazionale e con la Regione Piemonte, che hanno come scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Scadenza diritto camerale Torino 2019: chi deve pagare e chi è esonerato
Come si legge sul sito della CCIA del capoluogo piemontese, la scadenza del 30 settembre interessa tutte le imprese, individuali e societarie, ma anche i soggetti collettivi iscritti solo al REA, come fondazioni o associazioni, le persone fisiche iscritte al REA, come agenti e rappresentanti, e le unità locali di imprese con sede in altra provincia o all’estero.
Start up e incubatori certificati non hanno l’obbligo di versare il diritto camerale 2019, se sono iscritte da meno di 5 anni.
Anche chi ha interrotto l’attività o sciolto la società non è tenuto più al versamento, ma per essere in regola deve presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese.
La domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello in cui:
- l’impresa individuale ha cessato l’attività;
- le società e gli altri soggetti collettivi in liquidazione hanno approvato il bilancio finale;
- le società di persone e i consorzi si sono sciolti senza messa in liquidazione.
Imprese poste in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa e cooperative sciolte per effetto di un provvedimento dell’Autorità Governativa sono esonerate, dall’anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento.
Scadenza diritto camerale Torino 2019: come effettuare il calcolo dell’importo dovuto
La Camera di Commercio di Torino in vista della scadenza del diritto annuale 2019, e sulla base di quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare del 21 dicembre 2018, fornisce le istruzioni da seguire ai soggetti che pagano in misura fissa e a quelli che calcolano l’importo in base al fatturato.
Le seguenti categorie pagano una quota fissa, secondo le indicazioni presenti sul sito della CCIA:
- Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli);
- Società semplici agricole;
- Società semplici non agricole;
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- Imprese con sede all’estero: per ciascuna unità locale e/o sede secondaria in Italia;
- Soggetti REA;
- Persona fisica iscritta nella sezione speciale REA: importo dovuto per la sola sede.
Altre tipologie di soggetti, invece, pagano in base al fatturato:
- Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011;
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- Società di capitali;
- Società cooperative;
- Società di mutuo soccorso;
- Consorzi con attività esterna;
- Enti economici pubblici e privati;
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
- G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico.
Queste ultime devono utilizzare il foglio di calcolo predisposto dalla CCIA di Torino per determinare l’importo dovuto o, in alternativa, possono avvalersi dello strumento disponibile sul sito dirittoannuale.camcom.it, comune a tutte le Camere di Commercio.
- Diritto Camerale Torino 2019 - foglio di calcolo
- Scarica il foglio di calcolo per determinare l’importo dovuto per il diritto camerale Torino 2019.
Scadenza diritto camerale Torino 2019, pagamento tramite modello F24 o servizio online PagoPA
Stabilita la cifra da versare, le imprese e gli altri soggetti tenuti a rispettare la scadenza del 30 settembre possono scegliere tra due strade per il pagamento:
- servizi online PagoPA;
- modello F24.
In quest’ultimo caso, oltre ai dati dell’impresa, dovrà essere indicato il codice fiscale, e non la partita IVA qualora diversa. E in particolare la “sezione Imu e Altri tributi locali” dovrà essere compilata come segue:
- Codice ente/codice comune: TO;
- Codice tributo: 3850;
- Anno riferimento: 2019;
- Importo a debito: somma da pagare.