Concordato preventivo biennale: scadenza il 12 dicembre

Scritto da Emanuele Muzzi il 11 dicembre 2024

Ancora qualche ora di tempo per aderire al concordato preventivo biennale. Con la riapertura dei termini attuata dal DL n.167/2024 è infatti confermata la scadenza al 12 dicembre per i contribuenti ISA

Concordato preventivo biennale: scadenza il 12 dicembre

C’è ancora tempo per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza è fissata per giovedì 12 dicembre.

La riapertura dei termini per aderire al concordato è arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n.167/2024, ma solo per i contribuenti che adottano gli ISA.

Invece per i forfettari non è stata prevista alcuna proroga.

Concordato preventivo biennale: scadenza al 12 dicembre

Il concordato preventivo biennale consente, per due anni, di pagare le imposte sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sfruttando i dati contenuti nelle proprie banche dati e i redditi dichiarati dal contribuente.

In seguito all’emanazione del DL n.167/2024, trasposto in un emendamento alla legge di conversione del decreto Fiscale 2025, la data di scadenza entro la quale aderire al concordato è stata spostata al 12 dicembre, ma solo per i soggetti che applicano gli ISA che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024.

Qualora il contribuente accetti la proposta dell’Amministrazione Finanziaria, i maggiori redditi conseguiti durante il biennio 2024-2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte.

Inoltre, per i soggetti ISA, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel 2023 verrà applicata una flat tax in base al punteggio ISA ottenuto.

Punteggio ISA Aliquota applicata
tra 8 e 10 10%
tra 6 e 8 12%
minore di 6 15%

I soggetti ISA, per aderire al concordato entro il 12 dicembre dovranno presentare una dichiarazione integrativa.

Concordato preventivo biennale: il ravvedimento speciale è possibile anche con la proroga

Il concordato preventivo biennale ha anche un effetto retroattivo. Infatti per i soggetti che vi aderiscono è possibile accedere anche ad una sanatoria, il cosiddetto ravvedimento speciale, per gli anni di imposta compresi tra il 2018 e il 2022.

Tale misura si applica anche per chi aderisce entro il 12 dicembre, in quanto il DL n.167/2024 stabilisce che l’adesione al concordato, anche se effettuata sfruttando la proroga, si ritiene comunque come inviata entro il 31 ottobre 2024.

Il ravvedimento speciale permette di sanare le irregolarità dichiarative pagando un’imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda l’IRPEF, la base di calcolo dell’imposta sostitutiva è basata sulla differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso nella misura del:

  • 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  • 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Invece per l’IRAP, la base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato secondo tramite le stesse percentuali di cui sopra.

Per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, alle basi imponibili calcolate nel modo di cui sopra deve essere applicata una flat tax che può essere del 10, del 12 o del 15 per cento in base al livello di affidabilità fiscale. Nello specifico:

  • aliquota del 10 per cento, se nel singolo periodo di imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • aliquota del 12 per cento, se nel singolo periodo di imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • aliquota del 15 per cento, se nel singolo periodo di imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Ciò vale solo per gli anni 2018, 2019 e 2022.

Invece per l’imposta sostitutiva dell’IRAP l’aliquota da applicare alla base imponibile è del 3,9 per cento (sempre relativamente agli anni 2018, 2019, 2022).

Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021 sia le imposte sostitutive dell’IRPEF, sia quelle dell’IRAP applicano le disposizioni di cui sopra ridotte del 30 per cento.

Il pagamento potrà essere effettuato presentando il modello F24 e versando la prima rata, o l’intera somma in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025.

Il perfezionamento del ravvedimento speciale si realizza mediante il versamento o dell’intera somma in unica soluzione o di tutte le rate mensili, che potranno essere al massimo pari a 24.

Concordato preventivo biennale: quali sono le condizioni di esclusione?

Infine, si segnala che sono motivo di esclusione dal concordato preventivo biennale i le seguenti condizioni:

  • avere debiti tributari o contributivi pari o superiori a 5000 euro, compresi interessi o sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • condanne per reati fiscali gravi commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, come, ad esempio, il riciclaggio di denaro. In particolare, si fa riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si evidenzia che, con la riapertura dei termini di adesione, i soggetti che applicano gli ISA, che ricordiamo essere gli unici interessati da questa scadenza, dovranno presentare una dichiarazione integrativa.

Quest’ultima, per essere considerata valida, non deve riportare un minore imponibile, un minore debito di imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Argomenti correlati:

Agenzia delle Entrate