Scadenza fissata al 16 maggio 2019 per l’autoliquidazione INAIL: ultime ore a disposizione per i datori di lavoro che devono provvedere al pagamento del premio 2018/2019 e sono tenuti a presentare la dichiarazione delle retribuzioni 2018.
La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta sul sistema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, modificando alcuni aspetti. Le tariffe che le imprese sono tenute a versare sono state ridotte in media del 32% e la rielaborazione ha riguardato anche l’aggiornamento del nomenclatore agli attuali fattori di rischio e l’introduzione di nuove voci. Inoltre sono stati rivisti i tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
Scadenza autoliquidazione INAIL: termine ultimo fissato al 16 maggio 2019
Le nuove tariffe INAIL, Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, sono in vigore dal 1° gennaio 2019. E in seguito alle novità introdotte, per il 2019 è stato necessario prorogare alcune scadenze al giorno 16 maggio:
- l’invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, solitamente prevista per il 16 febbraio;
- il versamento, tramite F24 e F24EP, dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, solitamente previste per il caso di pagamento rateale dovranno essere versate le prime due rate della rateazione;
- la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni, solitamente prevista per il 28 febbraio 2019.
Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019.
I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019.
Fissato per il 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo
“Autocertificazione per sconto settore edile” da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell’11,50% alla regolazione 2018.
Scadenza autoliquidazione INAIL,16 maggio 2019: le istruzioni dell’Istituto
Per permettere alle aziende di orientarsi tra le novità introdotte dalla Legge d Bilancio 2019, l’INAIL ha fornito istruzioni operative di cui tener conto per procedere alla autoliquidazione 2018/2019 entro la scadenza del 16 maggio 2019.
Il datore di lavoro deve procedere nel modo che segue:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso e il conguaglio per l’anno precedente;
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici) ovvero pagare le prime due rate del premio di autoliquidazione qualora si sia scelto di effettuare il pagamento in quattro rate;
- presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, includendo l’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente.
Nelle istruzioni operative dell’INAIL tutte le indicazioni e i dettagli per procedere all’autoliquidazione tenendo conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.