C’è tempo fino a oggi, 20 marzo 2024, per effettuare il pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater, lo strumento della tregua fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2023.
La scadenza del pagamento del 15 marzo scorso, infatti, prevede un termine di tolleranza di 5 giorni per regolarizzare la propria posizione.
Può approfittare del tempo extra sia chi è in regola con i pagamenti e deve versare la terza rata, sia chi non ha ancora versato le somme dovute per la prima e seconda rata.
Chi non provvede al pagamento entro la data odierna perde i benefici della definizione agevolata.
Rottamazione quater: chi deve pagare entro la scadenza di oggi, 20 marzo 2024
Oggi, 20 marzo 2024, è l’ultima data utile entro cui è possibile effettuare il pagamento delle rate della rottamazione quater, previsto entro la scadenza fissata al 15 marzo scorso.
Si applica infatti il termine di tolleranza di 5 giorni: chi non provvede al pagamento perde i benefici della definizione agevolata.
Il calendario delle scadenze per i pagamenti è stato ridefinito a seguito dell’approvazione definitiva della legge di conversione del decreto Milleproroghe.
Il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle cartelle, introdotta dalla legge di bilancio 2023, è scaduto il 30 giugno scorso.
I contribuenti che vi aderiscono hanno l’opportunità di saldare i propri debiti versando soltanto gli importi dovuti a titolo di capitale e quelli maturati a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica, senza sanzioni o interessi.
Le stesse disposizioni si applicano ai cittadini domiciliati o residenti nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, Marche e Toscana.
L’intervento è finalizzato ad agevolare l’estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Entro oggi è possibile effettuare il pagamento:
- della prima o unica rata, con scadenza al 31 ottobre 2023, spostata al 18 dicembre 2023 dalla L. 191/2023;
- della seconda rata, il cui pagamento era previsto entro il 30 novembre 2023, in seguito posticipato al 18 dicembre dalla stessa legge;
- della terza rata, la cui scadenza prevista era in programma il 28 febbraio 2024.
Come prevede l’art. 1, comma 244, della legge di bilancio 2023, il pagamento è infatti considerato tempestivo se effettuato nei 5 giorni successivi alla data prevista per la scadenza.
Solo in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, “la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero”.
Rottamazione quater: come effettuare il pagamento entro la scadenza di oggi, 20 marzo 2024
Entro il 20 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha trasmesso ai contribuenti che aderiscono all’agevolazione la comunicazione delle somme dovute, contenente le seguenti informazioni:
- esito della domanda di adesione;
- ammontare complessivo delle somme dovute;
- scadenza dei pagamenti in base alla scelta indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, in un’unica soluzione o a rate.
Gli interessati devono pagare i moduli allegati alla comunicazione, utilizzando uno dei seguenti metodi:
- il servizio Paga on-line;
- i canali telematici di banche, Poste italiane o altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al nodo pagoPA;
- gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, previo appuntamento.
Se si sceglie la prima modalità, per pagare le rate della definizione agevolata occorre cliccare sul pulsante blu “Paga on-line”.
In fase di compilazione, l’utente deve inserire, oltre al proprio codice fiscale, quello indicato nel modulo di pagamento allegato alla comunicazione ricevuta.