È quasi finito il tempo per i contribuenti che devono pagare la seconda rata della rottamazione quater.
Il 5 dicembre 2023, infatti, è fissata la scadenza per il pagamento tempestivo che permette di mantenere i benefici della definizione agevolata.
La norma prevede una tolleranza di cinque giorni, per cui il versamento sarà considerato ancora valido dopo il termine del 30 novembre e non oltre la data di domani.
Rottamazione quater: come effettuare il versamento entro la scadenza del 5 dicembre
Il pagamento tempestivo della seconda rata della rottamazione quater, fissata in calendario il 5 dicembre 2023, può essere effettuato online.
Le somme dovute possono essere versate tramite il servizio “Paga on-line”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, oppure attraverso:
- la piattaforma PagoPA;
- i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP);
- il servizio di domiciliazione bancaria che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente;
- gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, previo appuntamento.
In alternativa, il contribuente che intende pagare in forma agevolata soltanto alcuni degli avvisi o delle cartelle contenuti nella “Comunicazione” può utilizzare il servizio ContiTu.
Nella sezione Come pagare della pagina dedicata alla rottamazione quater sono presenti tutte le informazioni utili per effettuare il versamento.
Rottamazione quater: le prossime scadenze
Nel calendario del mese in corso, è fissato il 5 dicembre 2023 il termine del versamento tardivo della seconda rata della rottamazione quater.
Non si tratta, però, dell’ultima scadenza della definizione agevolata.
Infatti, i contribuenti che hanno scelto l’opzione rateale hanno potuto optare per un numero massimo di 18 rate, le cui date previste per ciascun anno, a decorrere dal 2024, sono:
- il 28 febbraio;
- il 31 maggio;
- il 31 luglio;
- il 30 novembre.
In caso di mancato adempimento, o di pagamento in ritardo o con un importo parziale, si perde il beneficio e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La seconda rata, esattamente come la prima, è pari al 10 per cento dell’importo complessivo dovuto, mentre le restanti sono di pari importo.