Ravvedimento breve IMU, il 16 luglio 2022 la scadenza per pagare con la sanzione ridotta all’1,5 per cento dell’imposta dovuta. Dal momento che cade di sabato, le stesse regole possono essere applicate fino a lunedì 18 luglio.
I contribuenti, che non hanno pagato l’acconto dell’imposta sulla prima casa entro la scadenza ordinaria del 16 giugno 2022, possono usufruire della riduzione della sanzione di mora prevista per il versamento effettuato entro il trentesimo giorno dal termine.
Il pagamento si effettua telematicamente tramite modello F24, sarà necessario indicare il ravvedimento barrando l’apposita casella “Ravv.”.
Ravvedimento breve IMU, la scadenza del 16 luglio 2022
I contribuenti possono usufruire del ravvedimento breve per il pagamento dell’IMU fino alla scadenza del 16 luglio 2022.
Chi non è in regola con il versamento delle somme dovute, il cui termine è stato fissato al 16 giugno 2022, può regolarizzare la propria situazione tramite il ravvedimento operoso, pagando una maggiorazione ridotta sull’importo da versare.
Il ravvedimento breve prevede una riduzione della sanzione, pari all’1,5 per cento del totale dovuto, in caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria.
Pertanto, per usufruire della maggiorazione ridotta all’1,5 per cento i contribuenti dovranno provvedere al pagamento dell’IMU entro il 16 luglio 2022. Dal momento che cade di sabato, le regole si conservano fino al 18 luglio.
Oltre questa data le percentuali di mora variano a seconda del tempo trascorso dalla scadenza originale. Se non si regolarizza entro questo termine la percentuale applicata fino al novantesimo giorno, cioè il ravvedimento medio, sarà pari all’1,67 per cento. Entro un anno dalla scadenza, ravvedimento lungo, la sanzione sarà del 3,75 pe cento.
Per effettuare il pagamento entro la scadenza del 16 luglio 2022, i contribuenti dovranno utilizzare il modello F24, barrando la casella “Ravv.” per segnalare la regolarizzazione tramite ravvedimento.
Sarà necessario indicare anche i codici tributo relativi al proprio immobile, utilizzando gli stessi a disposizione per la scadenza ordinaria del 16 giugno 2022.
CODICE TRIBUTO | DENOMINAZIONE |
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3912 | IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE |
3913 | IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE |
3914 | IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE |
3916 | IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE |
3918 | IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE |
3923 | IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3924 | IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE |
3925 | IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
3930 | IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
3939 | IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE |