L’Agenzia delle Entrate ha stilato scadenze per la rateizzazione dei versamenti delle imposte relative ai redditi 2019 dichiarati dai soggetti ISA, i cui termini sono stati prorogati al 30 settembre.
Possibili il pagamento in un’unica soluzione o la dilazione in massimo tre rate.
Non cambia nulla, invece, per i contribuenti che hanno scelto di non usufruire della rateizzazione: dovranno versare le imposte entro il 30 settembre 2019.
Rateizzazione imposte sui redditi 2019, le scadenze per chi sceglie la proroga
Con la risoluzione n. 71 pubblicata il 1° agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato le scadenze per la rateizzazione dei pagamenti delle imposte dirette, IRAP ed IVA, sui redditi 2019 per i contribuenti che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dal fatto che li applichino o meno, e contemporaneamente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Allo stesso modo i termini più lunghi valgono per le seguenti categorie:
- i contribuenti a regime forfetario;
- i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
L’approvazione dei indici sintetici di affidabilità ha portato all’allungamento dei termini al 30 settembre 2019, e di conseguenza alla possibilità di dilazionare il pagamento in massimo tre rate, a partire da settembre. L’Agenzia ha comunque ribadito la soggettività del perimetro della proroga.
Rateizzazione imposte sui redditi 2019, il calendario delle scadenze per chi applica la proroga
Vediamo ora il calendario delle scadenze per i contribuenti che hanno optato per la proroga e contemporaneamente per la rateizzazione degli importi. Le scadenze divergono per i titolari di partita IVA ed i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese.
La prima rata (o unica rata per chi intende pagare in un’unica soluzione) deve essere versata entro la scadenza del 30 settembre 2019, oppure entro il 30 ottobre 2019, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di corrispettivo, e in ogni caso senza interessi per entrambe le categorie di contribuenti.
Successivamente toccherà prima ai titolari di partita IVA provvedere al versamento della seconda rata (16 ottobre 2019).
I non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese avranno due settimane di tempo in più (31 ottobre 2019). Lo stesso schema si ripeterà per la terza rata (18 novembre e 2 dicembre 2019).
Si ricorda che il contribuente può ritardare il pagamento di un mese, in questo caso verrà applicata sull’importo una maggiorazione a titolo di corrispettivo dello 0,40%.
Di seguito ecco le due tabelle riepilogative di scadenze, interessi e maggiorazioni:
Titolari di partita IVA
Rata | Scadenza | Interessi di rateazione % | Scadenza con importo maggiorato dello 0,40% | Interessi di rateazione % |
---|---|---|---|---|
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 0,18 | 18 novembre | 0,18 |
3 | 18 novembre | 0,51 |
Non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese
Rata | Scadenza | Interessi di rateazione % | Scadenza con importo maggiorato dello 0,40% | Interessi di rateazione % |
---|---|---|---|---|
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 31 ottobre | 0,33 | 31 ottobre | 0 |
3 | 2 dicembre | 0,66 | 2 dicembre | 0,33 |
Rateizzazione imposte sui redditi ISA, le indicazioni per chi non si avvale della proroga
Dall’altro lato per i contribuenti che hanno scelto di non usufruire della proroga non cambia nulla: devono completare il versamento delle imposte entro il 30 settembre 2019.
Essi possono adempiere ai pagamenti con un piano rateale in quattro rate senza interessi o anche optando per un piano di rateazione libero e comunque saldando l’importo totale entro il 30 settembre 2019.
Nel caso dei versamenti volontari, è necessario indicare nella delega di pagamento con modello F24 il numero della rata versata.