L’Inail inaugura una nuova disciplina per quanto riguarda la rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo.
La nuova modalità stabilisce per il contribuente in difficoltà economica le condizioni per l’accesso al regime rateale, che viene definito in massimo 24 rate, in modo da permettergli così di regolare la propria posizione.
In considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, l’istituto ha mantenuto attiva la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
Viene eliminato l’obbligo del versamento dell’acconto, o rata provvisoria, al momento della domanda.
Rateazione Inail per i debiti dei premi, guida alla nuova disciplina
Con la circolare n. 22/2019 del 30 luglio 2019 che ha recepito quanto approvato dalla determina presidenziale n. 227 del 23 luglio 2019, l’Inail ha attivato la nuova disciplina di concessione della rateizzazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo.
I premi in autoliquidazione costituiscono le tariffe assicurative contro gli infortuni sul lavoro, che sono a carico del datore di lavoro, dell’artigiano senza dipendenti o del lavoratore agricolo autonomo.
Obiettivo dichiarato dell’Inail, con la nuova disciplina, è chiarire e rendere più agevoli per i contribuenti inadempienti le modalità di accesso alla rateizzazione dei debiti. Dall’altro lato della medaglia, le condizioni sono molto stringenti per il contribuente.
Vediamo nel dettaglio le novità introdotte per accedere alla rateizzazione dei premi Inail non iscritti a ruolo.
Rateazione Inail per i debiti dei primi, domanda solo online
La domanda per la rateizzazione dei premi Inail non iscritti a ruolo deve essere presentata dal contribuente debitore esclusivamente online, utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito dell’istituto
Nella domanda, tra le altre informazioni, vanno indicati:
- importo;
- numero di rate mensili che si intende pagare, specificando se si tratta di debiti scaduti o debiti correnti.
Perché la domanda venga accolta, l’importo della singola rata comprensiva di interessi non deve essere inferiore a 150 euro.
Se l’istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti.
Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni: entro 10 giorni dalla presentazione della domanda viene notificato il piano di ammortamento al contribuente, che deve provvedere al pagamento della prima rata entro i 5 giorni successivi.
Il versamento della prima rata viene dunque ritenuto indice di accettazione da parte del debitore del piano di ammortamento previsto. Occorre sottolineare che qualora il contribuente inadempiente lo rifiuti, i debiti a carico non sarebbero più rateizzabili in altro modo.
Il pagamento rateale può essere dilazionato in massimo 24 rate mensili
(ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389); alla rateizzazione dei premi Inail viene applicato un tasso di interesse del 6%.
Rateazione debiti premi Inail, regimi speciali a 36 e 60 mesi
In casi eccezionali, previsti dalle leggi n. 389/1989 e n. 388/2000, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può autorizzare la rateizzazione dell’importo dovuto fino a 36 mesi oppure, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, fino a 60 mesi.
L’istituto ricorda che in queste ipotesi è previsto un iter istruttorio diverso a cura delle strutture territoriali competenti.
Per richiedere l’allungamento della rateizzazione dei debiti per i premi, il contribuente deve presentare domanda con le stesse modalità riportate sopra, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione completa relativa alle motivazioni fondanti la domanda nonché la garanzia fideiussoria prestata.
Rateizzazione debiti premi Inail, i casi di revoca
L’Inail si riserva la possibilità di revocare la rateizzazione dei debiti per i premi concessa, ed iscrivere a ruolo i debiti contratti dal contribuente, delegando così il recupero crediti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Le condizioni sono molto stringenti, la revoca è prevista in caso di:
- mancato pagamento anche di una rata delle successive alla prima;
- pagamento insufficiente di una rata, a meno che il contribuente non provveda a saldare subito l’importo mancante;
- accumulo da parte del contribuente di altri debiti.
Da sottolineare che qualora al contribuente inadempiente siano state accordate due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca per inadempimento di uno dei due piani comporterebbe la stessa sanzione anche per l’altro.
Per tutti gli approfondimenti di seguito è disponibile la circolare dell’Inail: