Pensione di invalidità, per chi ha diritto agli arretrati della maggiorazione a partire da agosto, c’è tempo fino al 30 ottobre 2020.
La scadenza deve essere rispettata da tutti i contribuenti che beneficiano dell’incremento “al milione”, ovvero fino alla quota di 651,51 euro al mese.
Lo prevede il messaggio INPS numero 3647 del 9 ottobre 2020.
Le modifiche sono previste dall’articolo 15 del decreto Agosto, convertito in legge, dopo la sentenza numero 152 del 2020 della Corte Costituzionale.
Pensione di invalidità, recupero arretrati della maggiorazione: scadenza del 30 ottobre 2020
Per la pensione di invalidità si deve tenere conto della scadenza del 30 ottobre 2020.
Devono segnare la data del mese di ottobre in agenda tutti i contribuenti che hanno diritto al recupero degli arretrati dopo la maggiorazione delle prestazioni.
Dopo la sentenza numero 152 del 2020 della Corte Costituzionale, infatti, il decreto Agosto convertito in legge ha previsto l’aumento “al milione”, ovvero alla quota mensile di 651,51 euro.
Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS numero 3647 del 9 ottobre 2020.
L’incremento spetta agli invalidi civili fin dall’inizio della percezione della rendita, cioè a partire dai 18 anni di età.
Le modifiche della norma partono dal 20 agosto scorso ma verranno erogati a partire dalla mensilità di novembre prossimo.
Pensione di invalidità, recupero arretrati della maggiorazione: cosa fare
Per recuperare gli arretrati della maggiorazione della pensione di validità i soggetti interessati devono seguire le istruzioni previste nel messaggio INPS.
L’adeguamento è automatico per gli invalidi al 100% e in possesso dei requisiti richiesti.
I titolari di pensione di invalidità dovranno presentare domanda attraverso gli appositi canali INPS, CAF e patronati.
La precedente scadenza del 9 ottobre viene aggiornata al 30 ottobre 2020.
La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per avere diritto alla maggiorazione devono essere rispettati anche specifici requisiti di reddito personale: il limite è 8.469,63.
In presenza di coniuge sale a 14.447,42 euro.
Tra le precisazioni il documento di prassi dell’INPS specifica quanto segue:
“Con riferimento al paragrafo 2 della circolare n. 107 del 23 settembre 2020 “Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222” si precisa che, ai fini della determinazione dell’importo spettante, si deve tenere conto degli aumenti di perequazione tempo per tempo intervenuti.”
Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.