Pace fiscale, il termine ultimo per effettuare il pagamento della rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 del saldo e stralcio e della rottamazione ter è oggi, martedì 30 novembre.
I contribuenti che non adempiono entro oggi, tuttavia, hanno a disposizione ulteriori cinque giorni di tolleranza con possibilità di definizione agevolata, quindi, entro lunedì 6 dicembre.
Ma attenzione, lasciando trascorrere anche questa scadenza si perderanno tutti i benefici legati al saldo e stralcio e alla rottamazione ter.
Circola l’ipotesi di una proroga che potrebbe arrivare in maniera tardiva, dal momento che ad oggi non c’è nulla di certo.
Pace fiscale, la scadenza del 30 novembre 2021 per le rate di saldo e stralcio e rottamazione ter
Il termine ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 della rottamazione ter e del saldo e stralcio è oggi, 30 novembre.
Si chiude così, con una giornata fitta di scadenze, il calendario fiscale del penultimo mese dell’anno.
I contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019 che adempiono entro oggi non incorreranno, pertanto, nella perdita dei benefici.
Alla scadenza del 30 novembre, poi, si aggiungono i cinque giorni di tolleranza con possibilità di ritardare il pagamento fino a lunedì 6 dicembre 2021.
Se non si procede con il pagamento neanche entro il 6 dicembre, o comunque in maniera parziale, i versamenti effettuati si considerano a titolo di acconto sulle somme dovute.
Le rate scadute nell’anno in corso riferite rispettivamente al saldo e stralcio e alla rottamazione ter sono quelle riportate in tabella.
Saldo e stralcio | Rottamazione ter |
---|---|
31 marzo 2021 | 28 febbraio 2021 |
31 luglio 2021 | 31 maggio 2021 |
31 luglio 2021 | |
30 novembre 2021 |
Pace fiscale: la possibilità della rateizzazione
I soggetti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare del nuovo termine previsto per le rate in scadenza nel 2020.
Tuttavia, questi contribuenti possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.
La stessa facoltà è prevista anche per i debiti oggetto delle precedenti rottamazioni (prima rottamazione e rottamazione bis) e decaduti dai benefici per mancato pagamento delle rate.
Per richiedere la rateizzazione prevista dall’articolo 19 DPR 602/1973 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’apposito servizio sul proprio sito istituzionale.