È fissata il 2 aprile 2024 la scadenza per l’invio della comunicazione dei lavori usuranti.
I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere le informazioni relative ai propri dipendenti impegnati in attività notturne e usuranti.
La trasmissione annuale del “Modello LAV_US” al Ministero del Lavoro avviene in modalità telematica.
L’omissione della comunicazione comporta una sanzione da 500 a 1.500 euro.
Comunicazione lavoro usurante e notturno: invio in scadenza il 2 aprile
Il termine per l’invio della comunicazione del lavoro usurante è ordinariamente fissato il 31 marzo. Quest’anno però, viste le festività di Pasqua, la scadenza slitta al 2 aprile 2024.
L’adempimento interessa i datori di lavoro che annualmente hanno l’obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro le informazioni riguardanti i propri dipendenti che svolgono lavori usuranti.
Nello specifico, devono comunicare il periodo dell’anno precedente e il numero di dipendenti che hanno svolto una delle seguenti attività:
- lavori particolarmente usuranti (come stabilito dall’art. 2 del DM 19/09/1999);
- lavori notturni svolti in modo continuativo e compresi in regolari turni periodici;
- lavorazioni svolte nel cd. “lavoro a catena”;
- conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
La comunicazione permette ai lavoratori di usufruire dei relativi benefici previdenziali per il conseguimento della pensione anticipata.
Lavori usuranti: come inviare la comunicazione entro la scadenza del 2 aprile
La scadenza per l’invio della comunicazione del lavoro usurante è fissata il 2 aprile 2024.
La trasmissione al Ministero del Lavoro deve avvenire in modalità telematica.
Per assolvere l’obbligo è necessario compilare il “Modello LAV_US” direttamente dal portale ministeriale dei Servizi “Cliclavoro”.
Una volta effettuato l’accesso tramite le credenziali SPID, CIE o eIDAS, bisogna selezionare la voce “Lavori usuranti”.
Il modello può essere presentato da:
- datore di lavoro;
- intermediari abilitati.
Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, come stabilito dall’art. 5 comma 3 del Dlgs n. 67/2011.