Imposte sui redditi 2021, la scadenza per il versamento del saldo 2020 e del primo acconto di quest’anno è il 15 settembre.
Dopo la proroga, questo termine riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per cui sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), inclusi i forfettari.
A dover tener conto di questo termine sono anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese non titolari di partita IVA.
Il rinvio fino al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, interviene per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Il termine di mercoledì 15 settembre si applica non solo alle imposte sui redditi ma anche all’IVA annuale.
Gli interessati, quindi, potranno adempiere in un’unica soluzione o a rate.
Imposte sui redditi 2021, scadenza al 15 settembre 2021 dopo la proroga
Nel fitto calendario fiscale di settembre 2021 svetta la nuova scadenza per i versamenti a saldo e acconto che i titolari di partita IVA devono rispettare: il 15 settembre 2021.
È stato il Decreto Sostegni bis a prevedere la proroga per gli adempimenti dovuti dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Le modalità di versamento in base a questo rinvio, poi, sono state chiarite dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E.
In caso di rateizzazione dei versamenti a partire dalla scadenza 15 settembre 2021 bisognerà seguire una tabella di marcia aggiornata.
I soggetti titolari di partita IVA dovranno quindi versare:
-
- entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
- entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
- entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
- entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.
Gli interessi sono determinati così come illustrato in tabella.
N. rata - titolari di partita IVA | Scadenza | Interessi |
---|---|---|
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 16 settembre | 0,01 |
3 | 18 ottobre | 0,34 |
4 | 16 novembre | 0,67 |
Scadenza imposte sui redditi al 15 settembre: il calendario per i soggetti non titolari di partita IVA
Rientrano tra gli interessati alla scadenza del 15 settembre anche i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Anche per loro, in caso di opzione di pagamento rateizzato, dovrà essere corrisposta:
- entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
- entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
- entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
- entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.
Tutti gli interessi verranno calcolati così come illustrato in tabella.
N. rata - non titolari di partita IVA | Scadenza | Interessi |
---|---|---|
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 30 settembre | 0,17 |
3 | 2 novembre | 0,50 |
4 | 30 novembre | 0,83 |