Entro la scadenza del 2 maggio 2023, termine slittato dal 30 aprile, tutti i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare e che utilizzano i documenti e i registri in forma elettronica, devono effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sui libri sociali (libro giornale e libro degli inventari), relativi al periodo 2022.
Così è scritto nell’articolo 6 del decreto legislativo del 17 giugno 2014, nel quale si evince che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’imposta di bollo sui registri contabili, tenuti in modalità telematica, deve essere assolta.
I documenti informatici fiscalmente rilevanti, citati nel comma 1 dell’articolo 6, sono da intendersi i libri e i registri in modalità informatica. Mentre, per le fatture elettroniche è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo con un’annotazione specifica.
Scadenza 2 maggio 2023, imposta di bollo sui libri sociali: come effettuare il pagamento
In scadenza il 2 maggio 2023, il pagamento dell’imposta di bollo sui libri sociali è slittato dalla data originaria del 30 aprile (che quest’anno cade di domenica).
Il versamento avviene solamente in modalità telematica e tramite modello F24, recante il codice tributo 2501, che si riferisce all’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (facendo riferimento all’articolo 6 del decreto del 17 giugno 2014).
È prevista una sanzione per chi non corrisponde la somma dovuta, tutta o in parte, entro il tempo stabilito. In tal caso il soggetto può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, secondo il quale è possibile sanare le violazioni commesse e regolarizzare il pagamento, mediante il versamento di:
- imposta dovuta;
- interessi, considerando il tasso legale annuo;
- sanzione ridotta.
Per procedere con queste ultime operazioni, sarà necessario utilizzare i codici tributo:
2502, denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - Sanzioni";
2503, denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - Interessi".