Imposta di bollo fatture elettroniche: fissata a lunedì 31 maggio la scadenza per i versamenti che riguardano il primo trimestre dell’anno 2021.
Per i contribuenti obbligati all’imposta di bollo, infatti, mancano pochissimi giorni per provvedere all’adempimento.
Il versamento è dovuto nei casi in cui ci sia un importo della fattura che supera i 77,47 euro escluso, esente o fuori campo IVA e nel caso in cui, nel trimestre di riferimento, si siano superati i 250 euro di fatturato.
Ogni fattura elettronica, poi, deve riportare l’annotazione che specifica l’assolvimento dell’imposta dovuta.
Di seguito tutte le informazioni per chi deve adempiere a questo obbligo.
Imposta di bollo fatture elettroniche, scadenza 31 maggio per il primo trimestre 2021
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per cui bisogna cerchiare in rosso sul calendario la data di scadenza del 31 maggio, riguarda le fatture elettroniche relative al primo trimestre del 2021.
Dopo l’obbligo riferito al quarto trimestre del 2020, si passa al primo che riguarda quest’anno.
I contribuenti coinvolti nell’adempimento sono tutti coloro che hanno l’obbligo di fatturazione elettronica.
Questa imposta è dovuta per un valore di 2 euro per le operazioni con un importo escluso, esente o fuori campo IVA, per un valore superiore 77,47 euro.
Le categorie di contribuenti interessati da questa scadenza sono i seguenti:
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi associati;
- società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società;
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
- enti che non svolgono attività commerciali;
- organi e amministrazioni dello Stato;
- altri soggetti.
Imposta di bollo fatture elettroniche, la scadenza del 31 maggio 2021: modalità di adempimento
Chi è obbligato al pagamento dell’imposta di bollo deve versare in un’unica soluzione quanto dovuto in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2021 (quindi gennaio, febbraio e marzo).
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
- tramite il servizio dell’area riservata al soggetto passivo IVA del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- con conto corrente bancario o postale;
- attraverso il modello F24 in modalità telematica;
- per i soli enti pubblici, utilizzando il modello F24-EP.
I codici tributo di riferimento sono riportati nella tabella riassuntiva.
Codice tributo | Adempimento |
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2521 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 |
2525 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI |
2526 | Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI |