Fatture elettroniche, imposta di bollo 1° trimestre 2024: versamento in scadenza il 31 maggio

Scritto da Emy Damiani il 30 maggio 2024

In scadenza il 31 maggio il versamento dell’imposta di ballo sulle fatture elettroniche relativa al 1° trimestre 2024. Il pagamento all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuato con modello F24 oppure tramite addebito su conto corrente

Fatture elettroniche, imposta di bollo 1° trimestre 2024: versamento in scadenza il 31 maggio

È fissata il 31 maggio 2024 la scadenza relativa al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il periodo di riferimento è il 1° trimestre del 2024, che riguarda i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Il pagamento viene eseguito indicando l’IBAN del contribuente nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzando il modello F24.

Fatture elettroniche, imposta di bollo 1° trimestre: come effettuare il pagamento

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, relativa al primo trimestre del 2024, deve essere effettuato attraverso:

  • il portale “Fatture e corrispettivi”, fornito dall’Agenzia delle Entrate, indicando il proprio IBAN, sul quale verrà addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
  • il modello F24.

I codici tributo da inserire all’interno del modello F24 sono i seguenti:

  • 2521, imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
  • 2525, imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
  • 2526, imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Fatture elettroniche, imposta di bollo 1° trimestre 2024: in scadenza 31 maggio

Nel calendario del mese in corso è fissata il 31 maggio 2024 la scadenza del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

All’interno del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, il cui accesso è possibile tramite una delle credenziali SPID, CIE o CNS, viene messo a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre:

  • l’elenco A (non modificabile), con gli estremi delle fatture elettroniche emesse, assoggettati all’imposta di bollo;
  • l’elenco B (modificabile), con gli estremi delle fatture elettroniche che non sono assoggettate all’imposta di bollo, ma che presentano i requisiti per averlo.

L’Agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) e determina se su queste fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.

I contribuenti chiamati a provvedere all’adempimento possono consultare l’apposita guida con le istruzioni da seguire.

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