Fatture differite, l’emissione e la registrazione è in scadenza: oggi, 16 dicembre 2019, è l’ultimo giorno per procedere.
I soggetti interessati sono i titolari di partita Iva. I contribuenti in questione dovranno infatti comunicare i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi dello scorso novembre.
Il mancato adempimento porta a sanzioni che variano a seconda della violazione. Omissione, ritardo ed errori nella fatturazione elettronica sono puniti secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
Le indicazioni su come provvedere all’adempimento.
Fatture differite, emissione in scadenza il 16 dicembre 2019: contribuenti interessati e modalità di adempimento
C’è tempo fino al 16 dicembre 2019 per emettere e registrare le fatture elettroniche differite relative allo scorso mese di novembre.
I soggetti titolari di partita Iva devono comunicare i dati relativi alla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente.
Le fatture in questione devono risultare dalla specifica documentazione che possa identificare i soggetti delle operazioni, ad esempio documenti di trasporto.
Ogni fattura deve contenere i seguenti elementi:
- la data;
- il numero dei documenti a cui fa riferimento.
Nel caso in cui due soggetti abbiano effettuato più di un’operazione possono scegliere di emettere un’unica fattura riepilogativa di tutte le cessioni di beni o scambi di servizi.
L’adempimento della metà del mese di dicembre è una delle date piene di appuntamenti con il fisco dell’ultima parte dell’anno.
Fatture differite, emissione in scadenza il 16 dicembre 2019: le sanzioni per irregolarità
L’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal primo gennaio 2019, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e quindi anche le fatture differite.
Chi non rispetta le regole previste può incorrere in sanzioni che variano a seconda della violazione.
Sono puniti sia l’omissione sia l’emissione con ritardo o errori.
Le norme che dispongono le sanzioni sono le seguenti:
- l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
La tabella riassuntiva di quanto è disposto dai riferimenti normativi.
VIOLAZIONE | NORMA | SANZIONE |
---|---|---|
violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | da 250 a 2.000 euro |
fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
violazioni esclusivamente formali | articolo 6 comma 5-bis Decreto legislativo 472/1997 | nessuna sanzione |