Fatture differite, scadenza emissione e registrazione: 16 dicembre 2019

Scritto da Tommaso Gavi il 16 dicembre 2019

Fatture differite, oggi, 16 dicembre 2019, sono in scadenza l’emissione e la registrazione. Il riferimento è novembre 2019. I soggetti Iva devono fornire informazioni su cessioni di beni e prestazioni di servizi dello scorso mese. Come adempiere.

Fatture differite, scadenza emissione e registrazione: 16 dicembre 2019

Fatture differite, l’emissione e la registrazione è in scadenza: oggi, 16 dicembre 2019, è l’ultimo giorno per procedere.

I soggetti interessati sono i titolari di partita Iva. I contribuenti in questione dovranno infatti comunicare i dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi dello scorso novembre.

Il mancato adempimento porta a sanzioni che variano a seconda della violazione. Omissione, ritardo ed errori nella fatturazione elettronica sono puniti secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Le indicazioni su come provvedere all’adempimento.

Fatture differite, emissione in scadenza il 16 dicembre 2019: contribuenti interessati e modalità di adempimento

C’è tempo fino al 16 dicembre 2019 per emettere e registrare le fatture elettroniche differite relative allo scorso mese di novembre.

I soggetti titolari di partita Iva devono comunicare i dati relativi alla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente.

Le fatture in questione devono risultare dalla specifica documentazione che possa identificare i soggetti delle operazioni, ad esempio documenti di trasporto.

Ogni fattura deve contenere i seguenti elementi:

  • la data;
  • il numero dei documenti a cui fa riferimento.

Nel caso in cui due soggetti abbiano effettuato più di un’operazione possono scegliere di emettere un’unica fattura riepilogativa di tutte le cessioni di beni o scambi di servizi.

L’adempimento della metà del mese di dicembre è una delle date piene di appuntamenti con il fisco dell’ultima parte dell’anno.

Fatture differite, emissione in scadenza il 16 dicembre 2019: le sanzioni per irregolarità

L’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal primo gennaio 2019, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e quindi anche le fatture differite.

Chi non rispetta le regole previste può incorrere in sanzioni che variano a seconda della violazione.

Sono puniti sia l’omissione sia l’emissione con ritardo o errori.

Le norme che dispongono le sanzioni sono le seguenti:

La tabella riassuntiva di quanto è disposto dai riferimenti normativi.

VIOLAZIONE NORMA SANZIONE
violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 da 250 a 2.000 euro
fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 471/1997 dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
violazioni esclusivamente formali articolo 6 comma 5-bis Decreto legislativo 472/1997 nessuna sanzione

Argomenti correlati:

Agenzia delle Entrate