Fatture differite, il 15 novembre 2019 è l’ultimo giorno utile per provvedere alla scadenza dell’emissione e della registrazione.
L’adempimento contabile riguarda i soggetti ISA.
Nelle fatture elettroniche differite dovranno essere indicati tutti i beni consegnati e spediti lo scorso ottobre.
Le istruzioni per adempiere correttamente.
Fatture differite: soggetti e modalità di adempimento della scadenza del 15 novembre 2019
I soggetti con partita Iva hanno tempo fino al 15 novembre 2019 per emettere e registrare le fatture elettroniche differite relative al mese di ottobre.
Le fatture riguardanti compravendite di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente, devono risultare da apposita documentazione: documenti di trasporto o altri che possano identificare i soggetti delle operazioni.
Gli elementi essenziali delle fatture sono:
- la data;
- il numero dei documenti a cui fanno riferimento.
Se due soggetti hanno effettutato più di una cessione o scambio di servizi, possono scegliere di emettere una sola fattura che riepiloghi tutte le operazioni.
Sebbene si trovi a metà del mese, il termine è uno dei primi appuntamenti mensili in calendario ma anticipa una seconda metà di novembre piena di adempimenti.
Fatture differite, quali sono le sanzioni per irregolarità?
Dal 1° gennaio 2019 vige l’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di beni e prestazioni di servizi.
Le irregolarità nell’emissione e registrazione di fatture elettroniche determinano sanzioni nei confronti del contribuente.
Sia l’emissione con ritardo o errori sia l’omissione sono punite, secondo quanto stabilito dai riferimenti normativi che seguono:
- l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
Ecco le sanzioni riassunte in una tabella.
VIOLAZIONE | NORMA | SANZIONE |
---|---|---|
violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | da 250 a 2.000 euro |
fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 471/1997 | dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
violazioni esclusivamente formali | articolo 6 comma 5-bis Decreto legislativo 472/1997 | nessuna sanzione |