Fatture differite: emissione in scadenza il 15 novembre 2019

Scritto da Tommaso Gavi il 12 novembre 2019

Fatture differite: oggi, 15 novembre 2019, sono in scadenza l’emissione e la registrazione. Sono interessati i soggetti Iva. I beni che devono essere indicati sono tutti quelli consegnati o spediti nel mese di ottobre. Le informazioni per provvedere all’adempimento.

Fatture differite: emissione in scadenza il 15 novembre 2019

Fatture differite, il 15 novembre 2019 è l’ultimo giorno utile per provvedere alla scadenza dell’emissione e della registrazione.

L’adempimento contabile riguarda i soggetti ISA.

Nelle fatture elettroniche differite dovranno essere indicati tutti i beni consegnati e spediti lo scorso ottobre.

Le istruzioni per adempiere correttamente.

Fatture differite: soggetti e modalità di adempimento della scadenza del 15 novembre 2019

I soggetti con partita Iva hanno tempo fino al 15 novembre 2019 per emettere e registrare le fatture elettroniche differite relative al mese di ottobre.

Le fatture riguardanti compravendite di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente, devono risultare da apposita documentazione: documenti di trasporto o altri che possano identificare i soggetti delle operazioni.

Gli elementi essenziali delle fatture sono:

  • la data;
  • il numero dei documenti a cui fanno riferimento.

Se due soggetti hanno effettutato più di una cessione o scambio di servizi, possono scegliere di emettere una sola fattura che riepiloghi tutte le operazioni.

Sebbene si trovi a metà del mese, il termine è uno dei primi appuntamenti mensili in calendario ma anticipa una seconda metà di novembre piena di adempimenti.

Fatture differite, quali sono le sanzioni per irregolarità?

Dal 1° gennaio 2019 vige l’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di beni e prestazioni di servizi.

Le irregolarità nell’emissione e registrazione di fatture elettroniche determinano sanzioni nei confronti del contribuente.

Sia l’emissione con ritardo o errori sia l’omissione sono punite, secondo quanto stabilito dai riferimenti normativi che seguono:

Ecco le sanzioni riassunte in una tabella.

VIOLAZIONE NORMA SANZIONE
violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 da 250 a 2.000 euro
fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 471/1997 dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 471/1997 dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro
violazioni esclusivamente formali articolo 6 comma 5-bis Decreto legislativo 472/1997 nessuna sanzione

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