In scadenza il 31 maggio 2023 la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali, per destinazione o per natura, con effetto a partire dal periodo d’imposta dell’anno in corso, quindi dal 1° gennaio 2023.
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di effettuare il passaggio di un bene immobile strumentale dalla sfera imprenditoriale a quella personale pagando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’Irap, con aliquota pari all’8 per cento.
L’imposta deve essere applicata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscale che viene loro riconosciuto.
L’opportunità riguarda gli imprenditori individuali che rivestono la qualifica dal 31 ottobre 2022 e l’hanno conservata fino al 1° gennaio 2023. L’opzione agevolativa deve essere adottata entro il 31 maggio prossimo, mentre l’imposta sostitutiva andrà versata in due rate, il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 1127.
La scadenza il 31 maggio, come esercitare l’estromissione agevolata dei beni strumentali
L’imprenditore che vuole avvalersi dell’estromissione agevolata degli immobili immateriali strumentali dal patrimonio dell’impresa può avvalersi dell’opzione entro la scadenza del 31 maggio 2023.
Come fare? Il contribuente deve avere un comportamento concludente, ovvero deve esprimere e manifestare con determinate azioni la volontà di voler escludere i beni strumentali.
Ciò è possibile con la registrazione contabile dell’estromissione:
- nel libro giornale per le imprese in contabilità ordinaria;
- nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.
L’autofattura elettronica relativa all’estromissione dell’immobile, che è generata dal contribuente e viene inviata al SID dell’Agenzia delle Entrate, deve essere emessa entro il 31 maggio 2023.
In questo modo l’immobile che è stato estromesso rientra nella sfera privata dell’imprenditore per l’intero anno 2023. La pratica viene poi perfezionata durante la compilazione del modello Redditi PF 2024, in particolare la sezione XXII del quadro RQ, con l’indicazione dell’imposta sostitutiva.
Estromissione agevolata dei beni strumentali, i costi e le scadenze
Grazie alla Legge di Bilancio 2023 è possibile effettuare il passaggio di un immobile strumentale dalla sfera imprenditoriale a quella personale dell’imprenditore.
Come stabilito dal comma 106 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022:
“Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.”
Per accedere all’opzione dell’estromissione agevolata entro la scadenza del 31 maggio 2023 è necessario pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP con aliquota pari all’8 per cento, da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni in questione e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate:
- la prima entro il 30 novembre 2023, pari al 60 per cento dell’imposta dovuta;
- la seconda entro e non oltre il 30 giugno 2024, pari al restante 40 per cento dell’importo dovuto.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 e il codice tributo da utilizzare è il 1127.
I beni che possono essere esclusi dal patrimonio dell’impresa sono quelli che al 31 ottobre 2022 risultavano strumentali:
- per destinazione, beni utilizzati dall’imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’impresa, a prescindere dalla classificazione catastale;
- per natura, beni "che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni", come previsto dall’articolo 43 del TUIR.
Può aderire all’estromissione agevolata l’imprenditore individuale, a prescindere dal regime contabile adottato, o l’erede (nel caso in cui l’imprenditore sia deceduto successivamente al 31 ottobre 2023). Può aderire anche l’impresa individuale in liquidazione, a patto che al 1° gennaio 2023 l’attività liquidatoria non sia già cessata.
Non può accedere, invece, all’estromissione agevolata chi al 1° gennaio di quest’anno non aveva più la qualifica di imprenditore individuale.
Quella dell’estromissione agevolata non è l’unica scadenza che segna la fine del mese. Infatti, maggio si chiude con diversi adempimenti e appuntamenti fiscali.