Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: dopo aver verificato la sostenibilità finanziaria dell’agevolazione, il 28 marzo scorso l’Istituto previdenziale ha reso noto l’importo autorizzato ai beneficiari della misura.
L’INPS, con il messaggio numero 1480 del 1° aprile 2022, ha comunicato ai richiedenti che l’esonero contributivo sarà riconosciuto in misura piena.
L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha inoltre fornito alcuni chiarimenti su specifici argomenti, fissando delle scadenze da ricordare.
Se la quota dovuta dal datore di lavoro a titolo di contributi da versare è superiore rispetto all’importo dell’esonero autorizzato, la somma rimanente dovrà essere pagata entro la scadenza del 27 aprile 2022.
Invece, le domande relative ai titolari di posizione contributiva deceduti sono state respinte. Gli eredi possono presentare una nuova richiesta. In tal caso, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio.
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: istruzioni e scadenza
Con il messaggio numero 1480 del 1 aprile 2022, l’INPS è tornata nuovamente sugli sgravi contributivi previsti inizialmente per i mesi di novembre e dicembre 2020 dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori bis, per poi essere estesi anche alla mensilità di gennaio 2021.
L’agevolazione contributiva, che consiste nell’esonero dal versamento dei contributi per l’arco temporale menzionato, è rivolta alle filiere agricole, della pesca e dell’acquicoltura. L’obiettivo della misura è contrastare gli effetti della pandemia.
Nello specifico, con il documento pubblicato, l’ente ha chiarito l’importo definitivo riconosciuto a titolo di esonero dei contributi INPS.
Il messaggio pubblicato, inoltre, ha fornito istruzioni sui seguenti aspetti:
- la scadenza per il pagamento delle eventuali somme rimanenti;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli eredi dei titolari di posizione contributiva deceduti;
- come presentare le istanze di riesame degli esiti delle domande esonero contributivo articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020;
- Le modalità di recupero dell’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens.
- INPS - Messaggio n° 1480 del 01-04-2022
- Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: la scadenza per il pagamento delle somme rimanenti
Il documento pubblicato dall’INPS il 1° aprile stabilisce una nuova scadenza. Il messaggio, infatti, evidenzia che:
“La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’importo autorizzato. Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro, che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 27 aprile 2022.”
Se l’importo dovuto a titolo di contributi previdenziali da versare è maggiore rispetto alla quota dell’esonero riconosciuto, il datore di lavoro dovrà procedere al pagamento della somma rimanente entro la scadenza del 27 aprile.
Inoltre, per il versamento della quota contributiva esclusa dall’esonero sono previste due diverse opzioni di pagamento:
- mediante un’unica soluzione;
- tramite rateizzazione.
Infine, il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla regolarità della posizione contributiva, verificabile tramite la procedura “Durc On Line”.
Esonero contributi INPS imprese agricole e autonomi: le istruzioni per la domanda degli eredi
Quella del 27 aprile non è l’unica data da tenere a mente.
L’INPS, nel documento pubblicato, fornisce ulteriori chiarimenti per la presentazione delle domande di esonero relative ai lavoratori autonomi deceduti, fissando una nuova scadenza per l’invio dell’istanza.
Queste richieste sono state inizialmente respinte. Tuttavia, gli eredi possono presentare la domanda alla struttura INPS territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio.
La domanda dovrà essere trasmessa tramite pec con oggetto: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020", indicando il codice fiscale del soggetto deceduto.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione in cui sono indicati gli estremi dell’atto di morte, gli eredi e il tipo di successione (legittima o testamentaria);
- copia del documento di identità in corso di validità dell’erede che presenta la domanda di esonero.
Infine, è possibile far riesaminare gli esiti delle domande già inviate, presentando un’apposita istanza alla struttura INPS territorialmente competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro e del lavoratore autonomo.
Anche in questo caso, il termine per trasmettere la richiesta è di 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio numero 1480 del 1° aprile 2022.