È in scadenza il 30 giugno il diritto camerale, ovvero il tributo annuale che le imprese devono versare alle Camere di Commercio di riferimento.
Il diritto annuale viene versato da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA.
Una novità di quest’anno è la proroga al 20 luglio senza maggiorazione (oppure al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento), per i soggetti ISA. Dopo il comunicato del MEF del 14 giugno, le imprese soggette ad ISA vedono la scadenza spostarsi in avanti.
Da territorio a territorio possono esserci delle piccole variazioni, ma in linea generale le regole restano le stesse passando per Milano, Roma, Napoli, così come restano le stesse le modalità di pagamento con modello F24 o tramite la piattaforma PagoPA.
Diritto camerale 2023 in scadenza il 30 giugno: per i soggetti ISA la proroga al 20 luglio
La scadenza del diritto camerale 2023 è fissata al 30 giugno. Le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti al versamento del tributo annuale alle Camere di Commercio.
Il comunicato del MEF del 14 giugno, però, comunica una nuova scadenza: il 20 luglio.
“professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:
- entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.”
Si legge nel testo.
Quindi, i soggetti ISA, ovvero le imprese che sono soggette agli Indici sintetici di affidabilità, sono tenuti a pagare entro tali date.
Ad ogni modo, a pagare il tributo annuale alle Camere di Commercio sono:
- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati.
Le imprese sono tenute a versare il tributo:
- in misura fissa se i soggetti sono iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e se le imprese individuali sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese;
- in base al fatturato se si tratta di tutti gli altri soggetti.
Le varie Camere di Commercio mettono a disposizione i fogli di calcolo, in formato excel, per calcolare l’importo da versare in base al fatturato o in misura fissa.
- CCIAA - Foglio di calcolo in misura fissa
- Esempio di foglio di calcolo in misura fissa fornito dalle CCIAA alle imprese
- CCIAA - Foglio di calcolo in base al fatturato
- Esempio di foglio di calcolo in in base al fatturato fornito dalle CCIAA alle imprese
Con una nota dell’11 novembre 2022 il MISE, oggi MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), conferma l’incremento del 20 per cento anche per il triennio 2023-2025. Unioncamere fornisce la lista delle Camere di Commercio che hanno adottato la maggiorazione: tra queste troviamo Roma, Milano, Napoli.
Diritto camerale 2023: come effettuare il pagamento
La scadenza del diritto camerale 2023 è fissata in calendario il 30 giugno, ovvero in concomitanza con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Con la proroga arrivata dal MEF sulla scadenza dei versamenti, i soggetti ISA vedono slittare il termine al 20 luglio (oppure al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento).
Le modalità di pagamento del tributo dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, passando per Milano, Roma, Napoli, sono le stesse. Vediamo quali sono:
- tramite modello F24;
- utilizzando la piattaforma online di PagoPA.
Nel primo caso, l’utente che versa la somma in modalità telematica tramite modello F24 deve fare attenzioni ai campi da compilare.
Innanzitutto, nella sezione contribuente deve inserire: il codice fiscale dell’impresa, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI bisogna indicare: il codice ente (con la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento), l’anno di riferimento e il codice tributo 3850.
Nel secondo caso, il versamento può avvenire anche tramite la piattaforma online di Pago PA: lo strumento è messo a disposizione dal sito di Unioncamere.
I soggetti che si sono appena iscritti versano contemporaneamente il diritto annuale e la domanda di iscrizione con sportello automatico. In alternativa entro i 30 giorni successivi con modello F24.