Certificazione Unica 2019: il 7 marzo è la data di scadenza per l’invio dei dati che riguardano i dipendenti. Si tratta di una data segnata in rosso sul calendario fiscale dei sostituti d’imposta, che sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste in via telematica e utilizzando il modulo ordinario, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La certificazione unica (CU) è il documento fiscale che i sostituti d’imposta devono produrre per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi.
Certificazione Unica 2019: 7 marzo, scadenza per inviare i dati
I dati che i sostituti di imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 7 marzo confluiscono nel modello 730 precompilato.
Con le informazioni trasmesse si attesta l’erogazione, nell’anno precedente, delle seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
Il modello ordinario della Certificazione Unica deve essere inviato esclusivamente in via telematica. Per farlo si può scegliere una delle seguenti opzioni:
- Entratel;
- Fisconline;
- intermediario abilitato.
Certificazione Unica 2019: le altre scadenze e le sanzioni
Il 7 marzo non è l’unico appuntamento con la Certificazione Unica, il calendario delle scadenze da tenere presente, infatti, ha tre date:
DATA | SCADENZA |
---|---|
7 marzo 2019 | Invio dei dati dei dipendenti |
1° aprile | Consegna della Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti e autonomi |
31 ottobre 2019 | Invio telematico della Certificazione Unica per i contribuenti i cui redditi non possono essere dichiarati nel modello 730 precompilato |
Fondamentale ricordare queste date per evitare di incorrere in sanzioni. In particolare sugli adempimenti che riguardano la prima scadenza, i datori di lavoro hanno 5 giorni per rimediare ad eventuali errori senza conseguenze, ma le sanzioni possono arrivare fino a 100 euro per ogni CU.
Di seguito le penalizzazioni previste in una tabella riassuntiva:
Fattispecie | Sanzioni previste | Limite massimo della sanzione |
---|---|---|
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata | 100 euro per singola certificazione | 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2019, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni | nessuna sanzione | |
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2019, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni | 33,33 euro per singola certificazione | 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta |